Gaetano Salvemini
Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295
![]()
Tratto da: Gaetano Salvemini,
Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295
, Einaudi, Torino 1960
Revisione dell'edizione
elettronica di: Giuseppe Bonghi
I PARTITI DAL GIUGNO 1287 AL GENNAIO ’93
– 1. Nuove conquiste delle Arti minori.
– 2. Reazione magnatizia
dopo Campaldino; la legge sui servi.
– 3. La riforma amministrativa, il
Gonfaloniere di Giustizia, nuovi progressi delle Arti minori.
– 4. I partiti dal
1290 al 1293.
1.
In
nessuna delle leggi, che nel capitolo precedente abbiamo esaminate, appare
alcuna differenza di trattamento fra Grandi guelfi e Grandi ghibellini; e questo
conferma la ipotesi, che noi abbiam fatta a proposito della notizia data dal
Villani sulla divisione fra Grandi e Popolo nel 1284, che cioè questa notizia
debba essere interpretata nel senso, che due anni dopo l’alleanza fra Guelfi e
Popolo contro i Ghibellini, il Popolo sia entrato in lotta anche coi Guelfi
iniziando una politica esclusivamente popolare.
Naturalmente
l’opera aggressiva del Popolo non poteva non trovare nei Grandi fiera
opposizione. La seconda metà del 1285 dové essere piena di agitazioni e di
disordini. Il 7 giugno, «ponendosi mente agli enormi delitti che si commettono»,
si dà al Capitano Difensore balia fino al 1° settembre di inquisire,
giudicare, condannare per qualunque delitto, applicando la pena secondo gli
Statuti o a suo arbitrio[1];
nell’agosto gli sbanditi, forse ghibellini, han fatto adunanza in Val d’Arno
e a Casuberti e infestano le strade[2];
il 27 agosto, avvicinandosi al termine la balia concessa due mesi prima al
Capitano, questa vien prorogata fino ai primi d’ottobre[3];
e nuove proroghe vengono approvate il 2 ottobre fino a novembre con aggravamento
delle pene contro i delitti di sangue[4],
e di nuovo il 10 novembre fino a metà dicembre[5].
Il 30
ottobre 1286 avvennero dei disordini di una gravità tutta speciale. Un Magnate
della famiglia dei Mazzinghi era stato condannato a morte per omicidio e veniva
condotto dalla famiglia del Potestà al luogo del supplizio; via facendo, la
comitiva fu assalita da un gruppo di Magnati, con a capo M. Corso Donati, i
quali volevano liberare il condannato; il Cavaliere del Potestà, che dirigeva
la cerimonia; riescì a frenare gli assalitori; ma, vedendo impossibile
giustiziare il condannato, lo ricondusse indietro al Palazzo del Comune. Il
Potestà, appena ebbe rapporto dell’accaduto, fece suonare la campana
dell’allarme; il Popolo si armò e accorse al palazzo del Potestà, gridando
giustizia, giustizia! Subito vennero convocati i Consigli e si dette al Potestà
e al Capitano piena facoltà di investigare e procedere contro i turbatori
dell’ordine[6].
Il Mazzinghi, invece di essere decapitato, come era diritto dei Nobili, fu
trascinato per la città a coda di cavallo e poi impiccato, e M. Corso Donati e
i suoi soci furori condannati a una multa pecuniaria per aver cominciato il
rumore e tentato di impedire la giustizia[7].
Effetto di
queste lotte violente fra Grandi e Popolo furono nuove conquiste delle Arti
minori. Sia che il Popolo grasso non fosse sufficiente a tener testa da solo ai
Grandi guelfi e ghibellini, sia che le Arti minori, cogliendo l’occasione,
abbiano obbligato le privilegiate a cedere ancora un’altra parte del potere,
nel 1287 le Arti maggiori dovettero riconoscere alle minori più ampi diritti.
Come
precisamente sieno andate le cose, noi non sappiamo perché i documenti
dell’anno 1287 sono estremamente scarsi. Certo è che il 12 giugno ’87
troviamo che le cinque Arti mediane, le quali finora entravano solo nei Consigli
del Capitano, appaiono entrate in compagnia delle prime sette anche nei Consigli
del Comune[8].
Con questa
riforma costituzionale deve certamente andare connessa un’altra riforma molto
importante, che finora è passata inavvertita dagli storici.
Negli
Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1292 (stile comune ’93), la rubrica I fa
la enumerazione prima delle dodici Arti maggiori poi di altre nove Arti, «que
vexilla habent et habere solent a Comuni Florentie a quinque annis citra». Dal
1292 risaliamo così al 1287; e da questa notizia autentica ricaviamo che nel
1287 fu riconosciuta la esistenza politica e concesso il diritto di organizzarsi
militarmente ad altre nove Arti, che sono:
1.
Vinattieri
2.
Albergatori maggiori
3.
Venditori di sale olio e cacio
4. Galigai
grossi
5. Corazzai
e Spadai
6.
Chiavaioli e Ferraioli nuovi e vecchi
7.
Correggiai, Tavolacciai e Scudai
8.
Legnaioli grossi
9. Fornai.
Da questa
enumerazione si vede che in questo caso si fece come nel 1282: per formare
alcune delle nove Arti aventi organizzazione politica, se ne misero insieme due
o tre di quelle che prima avevano personalità separata; e così, dopo cinque
anni dalla istituzione del Priorato tutte le trentadue Arti, di cui aveva
parlato M. Bonaccorso Lisei il 29 agosto ’82, si trovarono rappresentate nel
Comune.
La
posizione di queste nove organizzazioni novellamente costituite militarmente, è
molto bassa: per ora esse non mandano le loro Capitudini nei Consigli se non in
casi eccezionali[9]; la giurisdizione dei loro
Consoli è molto ristretta e mentre i Consoli delle sette Arti maggiori han
cognizione in tutte le cause di qualunque entità, e quelli delle cinque mediane
fino a 100 lire, i Consoli di queste nove Arti han cognizione solo fino a 25
lire[10].
Comunque sia, un primo passo è stato fatto e toccherà all’avvenire
sviluppare le magre conquiste dei primi tempi.
Bisogna
inoltre osservare che queste nove Arti non comprendono se non una parte della
popolazione artigiana esclusa dalle prime dodici. Al di fuori delle sette Arti
maggiori, delle cinque mediane e delle nove minori, vive ancora dopo il 1287
buon numero di persone ancora escluse dalla rappresentanza politica; oltre al
ceto operaio, del quale come abbiamo osservato non è neanche il caso di
parlare, molti artigiani non hanno il diritto di organizzarsi; altri possono
darsi una forma corporativa, ma i loro capi non hanno giurisdizione e la loro
esistenza è sempre precaria: si dividono, si ricongiungono, si fondono con
altre corporazioni analoghe, perdono da un momento all’altro, secondo gli
umori delle Arti dominanti, il diritto di associazione, vivono di una vita
rudimentale, incomposta, sarei per dire anarchica, la quale sfugge allo studio
dello storico e si può congetturare, non descrivere[11].
2.
Della
lotta fra i partiti durante il 1288 e una buona parte del 1289, nulla sappiamo;
debbono però in questo tempo essere avvenuti in Firenze dei fatti molto
importanti e tutt’altro che favorevoli al Popolo, perché Dino Compagni ci
dice che la guerra contro Arezzo cominciata nella prima metà del 1288, la quale
portò poi alla vittoria di Campaldino, fu voluta dai Grandi guelfi, nonostante
l’opposizione dei Popolani[12];
bisogna dunque ammettere che nel 1288 i Guelfi sieno riesciti a riconquistare
una grande influenza nella cosa pubblica se poterono trascinare il Comune contro
l’intenzione del Popolo in una guerra così grave come l’aretina[13].
La vittoria poi di Campaldino, dovuta in ispecial modo all’opera dei Grandi,
dette a questi sempre maggiore audacia e depresse la potenza del Popolo. «I
Grandi, – narra lo Stefani[14],
– erano insuperbiti e trattavano male i mercatanti ed artefici ed il soldo,
che dovevano avere i soldati, si rovesciavano a’ mercatanti ed agli artefici».
«I cittadini che entravano in quello ufficio [dei Priori], – dice il Compagni[15],
– non attendeano a osservare le leggi, ma a corromperle. Se l’amico o il
parente loro cadea nelle pene, procuravano con le signorie e con li ufficiali a
nascondere le loro colpe, acciò che rimanessero impuniti. Né l’avere del
Comune non guardavano, anzi trovavano modo come il potessono rubare; e così
dalla Camera del Comune molta pecunia traevano, sotto pretesto di meritare
uomini l’avesson servito. L’impotenti non erano aiutati, ma i Grandi gli
offendevano, e così i Popolani grassi, che erano negli uffici e imparentati coi
Grandi; e molti per pecunia erano difesi dalla pene del Comune, in che cadevano.
Onde i buoni cittadini popolani erano malcontenti e biasimavano l’uficio dei
Priori, perché i Guelfi grandi erano signori».
Uno degli
effetti di questo rinforzarsi del partito magnatizio è che i Grandi guelfi
rientrano nei Consigli del Capitano, donde nel 1285 li abbiam trovati espulsi[16].
Altro
effetto è la riforma dell’estimo in senso dannoso al Popolo. Il 5 agosto
’89[17]
si trova appunto approvata una provvisione «pro extimo
reficiendo et reformando». La motivazione di questa riforma è press’a poco
la stessa di quella simile del 1285: «quod presens extimum editum et factum
fuit nullis in eo ordine, iusticia et equalitate servatis; et quia multi a
tempore citra, quo ipsum extimum factum fuit, valde ditiores efecti sunt, et e
contra multi qui tunc in divitiis habundabant, a dicto tempore citra efecti sunt
pauperes et egeni»[18].
In queste ultime parole c’è senza dubbio della esagerazione, perché, a
volerle accettare come del tutto rispondenti alla verità, si arriverebbe alla
conseguenza che in questi tempi le condizioni economiche della popolazione
fiorentina fossero di una instabilità eccezionale e che in uno spazio di pochi
anni la ricchezza passasse con straordinaria velocità dalle mani degli uni in
quelle degli altri; ora per quanto noi non abbiamo nessun argomento positivo per
sostenere che ciò non è vero, pure ci sembra molto difficile che gli
spostamenti di fortuna fossero così intensi e generali e continui da far
nascere da sé soli il bisogno di riformare gli estimi quasi ad ogni momento. La
motivazione apparirà poi anche maggiormente insostenibile, quando si sappia,
che, dopo la revisione tributaria del 1285, ce n’era stata un’altra proprio
nel 1288![19]
Il motivo vero di queste continue riforme va dunque ricercato
piuttosto nell’altalena dei partiti; e se pensiamo alla notizia data dallo
Stefani, che i Grandi, opprimevano dopo Campaldino i Popolani, gettando sulle
loro spalle il carico delle paghe dei soldati, non istenteremo troppo a supporre
che l’estimo del 1288 «disordinato ingiusto ineguale» secondo i Grandi non
doveva essere giudicato allo stesso modo dai Popolani. Infatti nel 1294, quando
il Popolo si era ormai del tutto emancipato dai Grandi, noi troviamo ricordato
l’estimo del 1289, fatto sotto l’influenza magnatizia, come imperfetto,
perché in esso parecchi si trovarono allibrati «meno del giusto»[20].
Il giorno
dopo che fu stabilito di rinnovare l’estimo, fu approvata nei Consigli la
famosa così detta legge dell’abolizione della servitù[21].
«Cum libertas, qua cuiusque voluntas non ex alieno, sed ex proprio dependet
arbitrio, iure naturali multipliciter decoretur, qua etiam civitates et populi
ab oppressionibus defenduntur et ipsorum iura tuentur et augentur in melius,
volentes ipsam et eius species non solum manutenere, sed etiam augmentare...».
Questo proemio magniloquente ha tirato in inganno gli storici moderni e li ha
indotti a dare alla legge del 6 agosto 1289 una importanza che essa è ben lungi
dal meritarsi. A dimostrare questa nostra affermazione basterà che noi
esponiamo i fatti che fecero nascere la legge.
Il 30
luglio 1289 fu discussa nei Consigli una petizione degli uomini di Pulicciano,
Grezzano, Molezzano, Piazzano, Campiano e alcune altre comunità del Mugello al
di qua e al di là della Sieve, i quali narravano che essi erano fedeli della
Canonica fiorentina e come tali erano obbligati a prestare annualmente alla
detta Canonica alcuni determinati servizi; ora i Canonici erano in procinto di
vendere i loro diritti di signoria agli Ubaldini, «propter quod, si fieret,
multum detraheretur honori et iurisdictioni Comunis Florentie, quia non solum
eos sed etiam omnes homines dictorum locorum Populorum et Comunium... occuparent
et occupatos detinerent Ubaldini tanquam fideles ipsorum et ipsos omnes
tractarent ut tractant alios ipsorum fideles». Chiedevano dunque, per non
cadere sotto la potestà degli Ubaldini, che il Comune comprasse dai Canonici
tutti i diritti che avevano su quei luoghi per il prezzo di 2300 libre, che era
la somma per cui essi facevano la vendita agli Ubaldini; e poi obbligasse i
singoli fedeli a redimersi rimborsando le finanze comunali della spesa fatta
nella compera. Questa petizione fu approvata nel Consiglio speciale del
Difensore con la condizione che il denaro non fosse sborsato dal Comune ma
direttamente dagli interessati stessi; quando poi la provvisione andò a partito
nel Consiglio generale, fu aggiunta ad essa un’altra deliberazione: «Item
quod super predictis provisio et ordinamentum fiat... quod aliquis Nobilis vel
aliquis alias... laycus vel clericus nullo modo emat vel acquirat fideles
colonos servicia vel alia similia... Item quod agnati et cognati et proximiores
clericorum, qui emerent vel acquirerent contra dictum ordinamentum, cogantur pro
ipsis clericis contrafacientibus»[22].
La
provvisione del 6 agosto corrisponde precisamente a ciò che era stato stabilito
sette giorni prima: con essa è vietata a cominciare dal 1° gennaio 1289 la
vendita o la compera di coloni o fedeli[23],
sotto pena di 1000 lire e la perdita di ogni diritto del compratore o deì
venditore sui coloni o fedeli venduti, i quali si considerino liberi. E, se a
questa legge contravverrà «aliquis non subiectus iurisdictioni Comunis
Florentie et qui non respondeat in civilibus et criminalibus regimini Fiorentino
vel non solvat libras et factiones Comunis Florentie», – con queste parole
s’intendono evidentemente i chierici, – la pena di 1000 libre ricade sul
padre o sui fratelli o sui più prossimi parenti. I proprietari possono vendere
i loro diritti solo al Comune, oppure i fedeli e coloni possono ricomprarsi in
libertà con i loro discendenti senza alcuna pena.
Come si
vede, qui non si tratta né di abolizione della servitù né di alcun altro
simile provvedimento umanitario; si tratta semplicemente di impedire che gli
Ubaldini, nobili ghibellini, estendano la loro signoria su terre del contado
fiorentino comprando i diritti dei Canonici, e di obbligare i Canonici a vendere
i loro diritti o al Comune o ai fedeli stessi[24].
Quel bel
proemio, in cui s’invoca la libertà e il diritto naturale, porterebbe come
conseguenza l’abolizione esplicita di qualunque legame contrario alla libertà;
invece esso non porta nulla di tutto questo; il notaio, che compilò la
provvisione, non si rese nessun conto della vastità dell’idea; che in quelle
parole è espressa; forse copiò quel proemio da qualche Ars dictaminis[25];
e così noi vediamo un grande principio giuridico largamente umanitario servir
di contorno a una piccola disposizione legislativa di secondaria importanza[26].
In seguito
questa legge diventò nelle mani del partito popolare un mezzo per infrangere la
potenza dei Grandi; ed è curioso notare come nella rubrica I, 56 dello Statuto
del Capitano del 1322-25, la quale riproduce in forma di statuto la provvisione
dell’agosto ’89, il bel proemio sulla libertà è stato soppresso come
insignificante ed al suo posto c’è un proemio molto meno umanitario e molto
più concreto: «ut iurisdictiones, honores et iura Comunis Florentie
conserventur illesa et non minuantur vel augmententur, et ne impotentes et
fragiles a Magnatibus et Potentibus opprimantur indebite...». Ma in origine la
legge, fatta in vista di un caso concreto, non aveva alcuno scopo
antimagnatizio; era volta solo a impedire che una famiglia ghibellina estendesse
la sua potenza a danno della giurisdizione comunale. Se invece di una famiglia
ghibellina si fosse trattato di una famiglia di Grandi guelfi, non oseremmo
giurare che i Guelfi, prevalenti nel Comune dopo Campaldino, si sarebbero così
vigorosamente opposti alla vendita e avrebbero invocato il principio della
libertà naturale in favore della propria politica.
3.
Contro
il pericolo di questa nuova egemonia dei Grandi guelfi il Popolo corse presto ai
ripari; e pochi mesi dopo la battaglia di Campaldino vediamo sorgere due nuove
istituzioni, che si debbono certo all’influenza popolare. Gli Ordinamenti
canonizzati, compilati nel settembre 1289 ed entrati in vigore nell’ottobre
seguente, ebbero lo scopo di riordinare la gestione finanziaria del Comune. «L’avere
del Comune, – dice il Compagni, non guardavano, anzi trovavano modo come
meglio il potessono rubare; e così della Camera del Comune molta pecunia
traevano, sotto pretesto di meritare uomini l’avesson servito». E gli
Ordinamenti descrivono lo stato deplorevole dell’amministrazione fiorentina in
modo non diverso dal Compagni: «Iam dudum assidua querela et frequens murmur
perstrepuit, tam adversus Camerarios et Officiales Camere Comunis Florentie quam
contra Regimina Comunis ipsius, tum propter custodiam super pecunia et averi
Comunis hactenus nimis negligenter adhibitam, tum propter rationes ipsius
Camere, que non, nisi sub quodam confusionis involucro, revidentur, et vix etiam
possent revideri clarius propter introitus et exitus, qui sine discretione
aliqua speciei vel generis modo promischuo describuntur»[27].
E altrove: «Graves et grandes expense quas crebro Comune Florentie consuevit
incurrere, propter incauta et forsan minus debite solempnizata Consilia, pene
intollerabiliter civium crumenas exhauriunt»[28].
Ad ovviare
a tutti questi inconvenienti si pensò di coordinare fra loro tutti gli organi
dell’amministrazione finanziaria e di sottometterli a un controllo assiduo e
metodico, il quale impedisse il rinnovarsi dei disordini. Noi non istaremo qui a
descrivere minutamente tutta la organizzazione amministrativa che vien fuori
dagli Ordinamenti del 1289, prima perché questo ci allontanerebbe troppo dal
nostro argomento, e poi perché siffatta descrizione si può trovare in un
pregevole studio del Gherardi su L’antica Camera del Comune di Firenze;
ci limiteremo a far notare che tutti gli Ufficiali della Camera erano eletti dai
Priori e dai Consoli delle sette Arti maggiori[29]
e quindi sono una emanazione del Popolo; i tre Camerarii
laici debbono essere «artifices qui continue artem exerceant»[30];
incaricate di procurare l’osservazione degli Ordinamenti sono le Capitudini
delle dodici Arti maggiori a due a due per ogni due mesi[31];
finalmente, si stabilisce che tutte le spese non determinate dagli Statuti,
prima di esser proposte nei Consigli del Capitano e del Potestà, debbono esser
discusse e approvate in un Consiglio di Cento uomini «de melioribus et
fidelioribus artificibus aliisque plebeis», eletti a questo ufficio di sei in
sei mesi dai Priori in compagnia di tre Savi per sesto. Perché le votazioni di
questo Consiglio sieno valide, bisogna che vi intervengano almeno 70 dei
componenti; una proposta di spesa respinta in questo Consiglio non può essere
di nuovo presentata se non dopo sei mesi[32].
Il Capitano e i Priori possono spendere coll’approvazione di questo solo
Consiglio fino a cento libre al mese ripartite in rate di venticinque libre[33].
È interessante la qualifica di canonizzati, che si dà agli Ordinamenti
sulla Camera; essa vuol dire che quelle disposizioni sono inviolabili, debbono
essere rispettate come canoni. Per lo più questa idea si esprime con
l’aggettivo «truncum» oppure «precisum» aggiunto a uno statuto; a Bologna,
a Pistoia, a Prato gli Ordinamenti popolari contro i Grandi furon detti «sacrati
e sacratissimi»; nelle nostre ricerche noi non abbiamo trovato che la sola
Firenze, la quale adoperi il termine «canonizzato».
Nella
rubrica XIV di questi Ordinamenti si trova nominato dopo i Priori il
Gonfaloniere della Giustizia. Essendo stato il codice scritto sui primi del
secolo decimoquarto, si può credere che l’indicazione di quest’ufficio sia
stata interpolata nel codice originale dopo il gennaio 1293, in cui, secondo
tutti i cronisti e gli storici, il Gonfaloniere di Giustizia fu istituito;
oppure può essere un lapsus calami del copista, il quale scriveva in un
tempo, in cui il Gonfaloniere della Giustizia esisteva e faceva tutto un insieme
coi Priori[34].
Ma Leonardo Aretino, nel libro quarto delle Storie fiorentine, dice che,
siccome i Grandi andavano per la città armati e ferivano e percuotevano le
famiglie dei Rettori, si creò il Gonfaloniere della Giustizia, «sette anni
dopo i Priori dell’Arti»[35].
Questa notizia dell’Aretino contraddetta da tutti i cronisti dovrebbe esser
messa in disparte, se non avessimo dei documenti autentici, i quali ci
garentiscono che Leonardo Bruni ha perfettamente ragione. La rubrica IV degli
Ordinamenti di Giustizia del 1293, dopo aver disposto che il Gonfaloniere abbia
un vessillo con croce rossa in campo bianco, stabilisce: «duo autem vexilla
magna, que appellari solent Vexilla Iustitie, penitus deinceps sint cassa; et MM
etiam pedites qui deputati erant ad sequendum dieta duo Vexilla, etiam sint
cassi deinceps»[36]. Questi vessilli della
Giustizia, detti anche «duo mastra Vexilla», si trovano in altri documenti del
6 giugno ’91 e del 3 luglio e 13 giugno del ’90[37].
Siamo così
condotti quasi alle soglie del 1289; e resta confermata la notizia di Leonardo,
perché se prima del ’93 c’erano dei Gonfaloni della Giustizia, ci doveva
essere anche il Gonfaloniere. Ecco ora ciò che il Bruni ci dice di
quest’Ufficiale nella forma anteriore al 1293. «La elezione di quello fu
commessa a’ Priori; e fugli dato il tempo di mesi dua. Fu aggiunto per legge,
che si dovesse tòrre popolano, e che egli avesse quattro Consiglieri, due
Conestabili[38],
e mille fanti armati tutti di Popolo, cioè dugento del sestiere di San Piero
Scheraggio, dugento del sestiere d’Oltrarno, e così degli altri quattro
sestieri centocinquanta per uno. Questa gente ordinata s’eleggeva per ogni
anno; e ogni volta ch’egli accadeva, era obbligata di seguire il Gonfaloniere
della Giustizia. Ancora era aggiunto nella legge, che nessuno della Nobiltà
potesse essere del numero de’ mille fanti, e ché non dessero loro impedimento
né con parole né con fatti, e contro a’ trasgressori di questa legge posero
gravissime pene. Il Gonfaloniere della Giustizia per la legge non poteva trarre
fuori il Gonfalone se non per il comandamento de’ Priori; e in quel tempo non
stava con loro e non aveva altra autorità, se non ch’egli era capo di mille
armati ad eseguire la Giustizia contro a’ Potenti, se ricusassero d’ubidire
al magistrato». Evidentemente in questo punto il Bruni ha avuto sotto gli occhi
la legge con cui si istituiva il nuovo ufficio e ne ha fatto un sunto. Che egli
non abbia fatto confusione con gli Ordinamenti del ’93, è dimostrato dal
fatto che il Gonfaloniere dell’89 ha alcuni caratteri differenti da quelli che
troveremo nel ’93. Presenta una certa difficoltà il fatto che Leonardo Bruni
parli solo di un gonfalone e di mille armati, mentre i documenti dal giugno
’90 al gennaio ’93 ci parlano di due vessilli e di duemila armati; ma la
difficoltà ci sembra possa facilmente superarsi ammettendo che i mille armati
della giustizia istituiti nel 1289, come dice il Bruni, sieno stati raddoppiati
nella prima metà del 1290.
Questi
mille armati del 1289 sono una riforma popolare dei mille, che abbiamo trovati
nel luglio 1281? oppure fra il 1281 e il 1289 la Compagnia, istituita dai
Quattordici, fu abolita, e nel 1289 se ne creò un’altra ex novo? Non
sappiamo; la questione è, per altro, di poca importanza; quel che c’interessa
è di osservare che il regolamento della Compagnia della Giustizia, fattoci
conoscere da Leonardo Aretino, nell’insieme non è se non una ripetizione
delle norme che furono fissate nel 1281 sulla formazione e sulle funzioni della
Compagnia istituita dai Quattordici.
Già che ci
troviamo a parlare di organizzazione militare del Popolo, non vogliamo passare
sotto silenzio che in documenti del 1289, ’90, ’91, ’93[39]
si trovano notizie di sedici «Societates Civitatis Florentie»,
che hanno dei Vessilliferi, dei Consiglieri e dei Distringitori. Anche lo
Stefani (rubrica 171), quando parla del tumulto DonatiMazzinghi del 1286 dice
che «il Potestà fece suonare all’arme, il Popolo si armò». Tutte queste
notizie ci inducono a credere che la ricostituzione delle Compagnie armate
popolari del tempo del Primo Popolo sia avvenuta nel periodo di cui noi ci
occupiamo, e non solamente nel 1303, come dite il Villani (VIII, 69); e il fatto
è d’accordo con ciò che altrove abbiamo osservato su i rapporti che
intercedono su questa forma di organizzazione militare popolare e la forza
politica del Popolo minuto[40].
Ma queste Compagnie, delle quali anche nel nostro periodo non si può
disconoscere l’esistenza, non hanno che una importanza molto limitata;
appaiono rarissimamente nei documenti, i cronisti ne tacciono del tutto, e in
realtà bisogna aspettare fino al 1306 per vederle cominciare a compiere una
funzione politica e militare ragguardevolissima nella vita del Comune. Comunque
sia, il Popolo dispone oramai dopo tutte le riforme, che abbiamo finora
studiate, di tre distinte organizzazioni militari:
a) le Arti;
b) gli
armati della Giustizia;
c) le
Compagnie cittadine[41].
Che questa
ripresa della lotta contro i Grandi abbia obbligato le Arti maggiori ad
appoggiarsi ancor di più sulle minori, è fatto che non si può stentar molto a
supporre: se anche nel 1287 il bisogno di rinforzare il Popolo minuto si fece
sentire come conseguenza della battaglia inaspritasi fra Grandi e Popolo, tanto
più forte dové essere questo bisogno dopo il giugno 1289, quando i Grandi, «i
quali molte volte accrescono e vivono delle guerre»[42],
avevano al loro attivo il trionfo di Campaldino. E il Villani (VII, 132),
infatti, racconta che, dopo la battaglia di Campaldino, «i Popolani ebbono
sospetto de’ Grandi, che per orgoglio della detta vittoria non gli gravassono
oltre al modo usato; e per questa cagione le dette Arti maggiori si rallegarono
con loro le cinque Arti conseguenti, e feciono tra loro imporre armi e pavesi e
certe insegne; e fu quasi un cominciamento di Popolo, onde poi si prese la forma
che cominciò nel 1292». Lo Stefani (rubrica 182), che per questo periodo segue
quasi costantemente i passi del Villani, correggendolo quando può, ripete che
dopo il luglio 1289 «si ristrinsero le Arti insieme», ma quando vuol dire
quali fossero le Arti nuove entrate nell’associazione, si ricorda che le
cinque Arti mediane si erano ristrette con le sette maggiori fin dal 1282,
quando fu istituito il Priorato; perciò lascia nel testo una lacuna, che
dall’editore, P. Ildefonso da San Luigi, è stata riempita naturalmente con le
cinque Arti del Villani. In luogo delle cinque Arti mediane andavano invece
messe le nove Arti minori, che già nel 1287 si erano organizzate militarmente;
in tal modo la notizia del Villani avrebbe acquistato un senso giusto e
naturale. Il Villani, poi, erra non solo confondendo la riforma del 1289 con
quella del 1282, ma anche parlando nel 1289 delle «armi, pavesi e certe insegne»,
le quali furono adottate dalle dodici Arti maggiori nel 1282 e dalle nove minori
nel 1287, come innanzi abbiamo visto[43].
Resta però ferma la notizia della lega fra le Arti maggiori e minori, che fu
come un’anticipazione della riforma del gennaio 1292 (st. com. ’93).
Con questi
nuovi progressi del Popolo minuto va messo in rapporto il fatto che dal 15
agosto al 15 ottobre ’89 noi troviamo fra i Priori Giano della Bella, e che
appunto durante questa Prioria furono fatte le due importantissime riforme della
compilazione degli Ordinamenti canonizzati, e della istituzione del Gonfaloniere
della Giustizia; prova evidente questa, che la lotta vigorosa ripresa contro i
Magnati dopo Campaldino si deve riconoscere come conseguenza di una più intima
alleanza fra Arti maggiori e Arti minori.
4.
Le
riforme della seconda metà del 1289, se contribuirono per la loro parte a
danneggiare i Grandi, non ne produssero per altro la completa rovina. Uno degli
errori del quale lo studioso dei Comuni italiani deve accuratamente guardarsi è
quello di credere che l’approvazione di una legge, sia pure severissima,
crudelissima, completissima, significhi la scomparsa del fenomeno contro cui la
legge è fatta. I Magnati fiorentini erano troppo forti e ci voleva ben altro
che delle riforme legislative per ridurli all’impotenza. Nemmeno gli
Ordinamenti di Giustizia ottennero quest’effetto; i Grandi continuarono a
combattere e a dar noia al Popola ancora per buona parte del secolo
decimoquarto, e per trovare l’ultima battaglia da essi combattuta bisogna
arrivare al tempo del duca d’Atene. Nessuna meraviglia, quindi, se nel 1290
noi troviamo che i Grandi posseggono ancora tanta autorità nel Comune da
ottenere nei Consigli l’approvazione di leggi a sé favorevoli e dannose al
Popolo. Così nel gennaio ’90 troviamo assolti da tutte le condanne contro di
essi finora pronunziate i Pazzi di Valdarno[44];
il giorno 18 dello stesso gennaio si sospende l’ordinamento «de iuribus
Comunis Florentie reinveniendis», il quale è fatto contro gli occupatori dei
diritti comunali, per lo più Magnati[45];
nel febbraio si cancella una condanna di 500 libre per ciascuno contro M. Benghi
Buondelmonti, M. Durazzo Vecchietti e Betto Gherardini in benemerenza dei
servigi da essi prestati al Comune[46];
nell’aprile i Consigli votano la spesa di 2000 libre per procurare pace fra i
Lamberti e i della Tosa[47],
affare questo in cui i Popolani dovevano essere mediocremente interessati. In
contrapposizione, poi, a questi favori concessi ai Grandi, troviamo che nel
febbraio si istituisce una gabella sulle Arti[48],
la cui abolizione invano è domandata da alcune Capitudini il giorno 8 agosto[49];
e l’11 ottobre seguente si stabilisce che i Consoli delle Arti possono essere
realmente e personalmente costretti a pagare nella sua totalità la detta
gabella quando le Arti non paghino[50].
E il 30
giugno troviamo approvata una legge, nella quale considerando che molti artefici
e corporazioni d’Arti stabiliscono prezzi ingiusti alle loro mercanzie, si
decreta per raffrenare una tale avidità che nessuna Arte imponga ai propri
associati modo forma o prezzo nell’esercizio dell’Arte o nella vendita delle
merci[51].
Questa legge a prima vista appare di grandissima importanza, perché proclama il
principio tutto moderno della libertà di commercio; ma si deve notare che il 3
luglio seguente fu promulgata un’altra disposizione legislativa, la quale a
spiegazione della legge del 30 giugno stabilisce che gli artefici debbono
attenersi strettamente alle disposizioni contenute negli Statuti delle singole
Arti approvati dal Comune[52].
Ora, poiché gli Statuti delle Arti erano tutti pieni di regolamenti tecnici e
di ordini sui prezzi e sui snodi di comprare e di vendere, si capisce che la
legge del 30 giugno con la dichiarazione del 3 luglio non proclama la libertà
di commercio, ma solo vieta alle Arti di creare al commercio altri vincoli
all’infuori di quelli già riconosciuti e approvati dal Comune. Ristretto in
questo modo il senso della disposizione legislativa, essa non ci appare più
come la negazione dei principî giuridici ed economici su cui si basa la
corporazione artigiana medievale, e quindi non è una legge assolutamente e
recisamente contraria alle Arti; ma è sempre una prova della ostilità che nel
1290 vi è fra il Comune, non ancora libero dalle influenze magnatizie, e le
Arti[53].
Fra il 1290
e il 1293 dev’essere stata nel Comune un’altalena continua fra la
preponderanza dei Grandi e quella dei Popolani; dové esser quello un periodo di
contrasti vivacissimi, dei quali noi non sappiamo quasi nulla. I cronisti ci
dicono che dopo la caduta di Pontedera in mano dei Pisani (23 dicembre ’91) il
Popolo fiorentino voleva far immantinente oste generale per vendicarsi; ma i
Grandi fecero in modo da mandar a monte ogni cosa, onde furono accusati di aver
preso denaro dai Pisani[54].
Questo è appunto un esempio di quelle profonde scissioni interne, che non
tacevano neanche di fronte al pericolo esterno.
Uno degli
effetti di questi contrasti violenti è, se non c’inganniamo, la opposizione
che incontrano spessissimo nei Consigli le proposte dei Priori. Sono
numerosissimi a cominciare dal gennaio ’90 nelle Consulte i casi di
provvisioni già approvate dai Priori, che nei Consigli opportuni o sono
respinte o passano con leggerissime maggioranze. Il Consiglio, il quale su tutti
gli altri si segnala in questa opposizione che talvolta si è tentati di
ritenere sistematica, è quello dei Cento. Nella prima metà del 1292 questo
fatto diventa comunissimo e si trovano respinte delle proposte talvolta
naturalissime: per esempio, di pagare la pigione al proprietario di una casa in
cui tengono ufficio i Gastaldi del Comune[55]; di pagare il salario
agli Arbitri che hanno corretto gli Statuti[56]
e ai Sei del Biado[57];
si arriva a negare l’approvazione alla spesa di 25 libre mensili da farsi ad
arbitrio dei Priori secondo è disposto dagli stessi Ordinamenti canonizzati[58].
A
quest’inconveniente vediamo che nel giugno si cerca di rimediare. Il 10 giugno
i Priori domandano facoltà di introdurre nel Consiglio dei Cento trenta
Consiglieri soprannumerari per il presente mese e altri venticinque per i mesi
di agosto e di settembre[59].
La domanda pare che sia accolta, ma non sappiamo se i Priori abbiano ottenuto
l’effetto che volevano; perché anche dopo, quantunque più di rado,
continuano a trovarsi proposte respinte o approvate a stento.
Nella
seconda metà del 1292 s’incomincia a vedere nei Consigli un certo movimento
favorevole al Popolo. Fra il 1290 e il 1292 non ci è avvenuto di incontrare
nessuna legge che in qualche modo possa interpretarsi come utile al Popolo[60];
ma nel marzo ’92 troviamo Giano della Bella fra gli elettori del Potestà che
deve entrare in ufficio nel luglio seguente[61];
il 22 luglio si decreta di fare in città e in contado un nuovo estimo[62];
e, quando si viene a discutere sul metodo della compilazione, ritornano in campo
le proposte di distinguere l’estimo dei Magnati da quello dei Popolani[63].
Il 21 ottobre si allarga la giurisdizione delle Arti e si dà ai Consoli autorità
di punire con pene pecuniarie e anche di cancellare dai libri delle Arti quegli
artigiani che commettono furti o falsificazioni o favoreggiano i colpevoli[64].
Nella
seconda metà del novembre ’92 si vede che qualcosa c’è per l’aria, che
il prossimo Priorato (15 dicembre ’92 - 15 febbraio ’93) avrà una grande
importanza, perché in un Consiglio delle Capitudini delle dodici Arti maggiori
del 24 novembre vi è una lunghissima discussione sul modo di eleggere i futuri
Priori[65].
Prendono la parola durante il dibattito ben ventiquattro arringatori, caso unico
in tutti i due volumi delle Consulte, e, fra le proposte ve ne sono alcune di
grande importanza, perché, se fossero accolte, cambierebbero completamente la
organizzazione del Priorato.
Da ciò che
dicono gli arringatori si capisce che i sei Priorati dal 15 dicembre ’91 al 15
dicembre ’92 non sono stati eletti ogni due mesi; ma nel novembre ’91 si
nominarono in blocco 36 persone, 6 per sesto, fra le quali ad ogni bimestrale
cambiamento di Prioria sono stati estratti a sorte i Priori[66].
Quali ragioni abbiano consigliata nel 1291 questa riforma, che ricorda il
sistema dell’«imborsazione» diventato così comune nella costituzione
fiorentina nel secolo decimoquarto, noi non sappiamo; pare che dopo un anno di
prova non tutti sieno rimasti contenti del nuovo sistema e perciò si discute
sul metodo da tenersi in avvenire. Le opinioni degli arringatori possono
dividersi in tre classi. Alcuni vogliono conservare il sistema attuale,
nominando sin da ora sei Priorie[67],
o tre[68],
o due[69];
altri vogliono ritornare al sistema antico di nominare sei Priori per due mesi
solamente[70]; altri finalmente, con a
capo Dino Pecora, propongono che i Priori non sieno più sei, ma dodici, due per
sesto e uno per ciascuna delle dodici Arti maggiori[71].
È questo, come si vede, un tentativo per rendere le cinque Arti mediane
completamente uguali alle prime sette. La ostilità contro i Grandi appare poi
chiaramente nella proposta di Tieri Burbassi, che vuole sia escluso
dall’essere dei dodici Priori chiunque ha nella propria famiglia un cavaliere
da trent’anni a questa parte.
Quando, a
richiesta di un arringatore «quod. fiat partitum», si viene ai voti, si
delibera con 58 voti contro 28 di ritornare al sistema della elezione per soli
due mesi, e con 80 contro 7 si riconferma in sei, uno per sesto, il numero dei
Priori. Sulla proposta del Burbassi non si viene ad alcuna votazione. Le Arti
Maggiori riconfermano così la loro egemonia sulle minori.
Il
Priorato, che venne eletto in seguito a queste deliberazioni, fu quello che
nella prima quindicina del gennaio 1293 formò gli Ordinamenti di Giustizia.
Sarebbe per noi sommamente istruttivo il conoscere ciò che accadde in Firenze
durante il dicembre 1292. Che cosa fecero i Popolani per preparare la riforma
del gennaio seguente? Che cosa fecero i Grandi per opporsi? Ci furono delle
battaglie per le strade oppure tutto si ridusse a discussione nei Consigli? Il
Popolo minuto, sconfitto nelle votazioni del 24 novembre, che cosa fece? A tutte
queste domande ci è impossibile dare una risposta sicura. Sappiamo solo che il
13 dicembre fu approvata alla unanimità nel Consiglio speciale del Difensore
una «societas, obligatio et iuramentum» fra le Arti dei Beccai, Calzolai,
Fabbri e Maestri di pietre e legname[72].
In che consistesse quest’accordo fra quattro delle prime cinque Arti minori,
non siamo in grado nemmeno di supporlo.
Il 10
gennaio ’93 si discute nei Consigli «super balia, licentia et auctoritate
danda et concedenda d. Potestati, Capitaneo et Prioribus presentibus et
Sapientibus quos habere voluerint, providendi super Artibus et Artificibus
uniendis et super provisionibus et ordinamentis faciendis ad fortificationem et
roborationem et bonum statum Artium et Artificum; et quicquid providerint valeat
et teneat et firmum sit, ac si factum fuisset per omnia Consilia opportuna»; e
dalle parole di un arringatore del Consiglio dei Cento si vede che i futuri
Ordinamenti dovevano esser fatti «ad pacificationem Artium». Queste parole,
messe in rapporto con la società fra le quattro Arti minori del 13 dicembre,
lascian credere che forse in conseguenza delle deliberazioni del 24 novembre
sieno avvenuti dei malumori fra il Popolo minuto e Popolo grasso; e che gli
Ordinamenti di Giustizia furon fatti per sedare queste discordie dannose al
popolo. E, infatti, noi vedremo nel prossimo capitolo che gli Ordinamenti di
Giustizia compilati fra il 10 e il 18 gennaio contengono una specie di
compromesso fra la politica moderata del Popolo grasso e la politica, diciamo
così, energica del Popolo minuto di fronte ai Magnati.
La
provvisione fu approvata con 72 voti contro 2 nel Consiglio dei Cento. Nel
Consiglio speciale del Difensore e delle Capitudini delle dodici Arti maggiori
passò con 59 voti contro 7; ma, essendo stata fatta da due Consiglieri – uno
è M. Gherardo Visdomini, Grande guelfo – la proposta di restringere la balia
dei Priori nel senso che gli Ordinamenti da compilarsi non abbiano vigore se
prima non saranno approvati dal presente Consiglio, si viene a votazione anche
su questo punto; e la balia incondizionata viene votata con 38 voti contro 27.
Si vede che c’erano parecchie persone, le quali non volevano affidare
ciecamente ai Priori la compilazione di leggi, delle quali ognuno prevedeva
l’importanza. Nel Consiglio generale e speciale del Difensore, dopo arringa
favorevole di Dino Pecora, la provvisione è approvata con la formula «placuit
quasi omnibus». Lo stesso giorno 10 gennaio, con una sollecitudine che dimostra
la gravità dell’affare, la proposta è presentata nel Consiglio del Comune.
Qui, fatto piuttosto strano, parla in favore della provvisione un Grande guelfo,
M. Bindo Cavalcanti, e anche nel Consiglio del Comune la provvisione è
approvata con la formola «placuit quasi omnibus»[73].
Il lavoro di compilazione durò sette giorni; e il 17 gennaio il testo delle
nuove leggi fu approvato nel Consiglio delle Capitudini delle dodici Arti
maggiori e di altri Sapienti convocati dal Potestà, dal Capitano e dai Priori,
dopo discorso favorevole di M. Lapo Salterelli[74];
e il 18 gennaio 1293 i primi Ordinamenti di Giustizia furono pubblicati.
NOTE
[1] Provvisioni
cit., II, 17.
[2] Consulte
cit., I,
27689.
[3] Provvisioni
cit., I, 19t.
[4] Provvisioni
cit., I, 20t; Consulte
cit., I, 306.
[5] Consulte
cit., I, 334,
325.
[6] La
provvisione, in cui avuto riguardo ai tumulti si dà la balia, è dello
stesso giorno 30 ottobre. ProtocolliProvvisioni cit., I, 24t.
[7] Cfr.
Stat. Potestà 1322-25,
IV, 31: «quod nullus impediat aliquem ducentem malefactorem in fortiam
Comunis Florentie»; pena ad arbitrio del Potestà. Il fatto, secondo il
Villani, VII, 114, e lo Stefani, sub, 171 (Delizie cit., VIII, 38),
sarebbe avvenuto nel 1287; ma l’uno e l’altro dicono che avvenne sotto
la Potesteria di M. Matteo da Foligno, che esercitò invece l’ufficio nel
1286. SIMONE DELLA
TOSA (Annali cit.,
p. 216), che è molto esatto nelle indicazioni cronologiche, mette il fatto
al 1286. La data del 30 ottobre abbiam creduto di poterla determinare in
base alla provvisione citata nella nota precedente. Anche lo STROZZI,
Principio di Stat. di Firenze, segna la data 30 ottobre 1286. Non
possiamo per altro tacere che nelle Consulte cit., I, 284, sotto il
28 agosto 1285 si trova fatto cenno di una rettoria di M. Matteo da Foligno;
ora M. Matteo non può esser messo come Potestà nel 1284 o nel 1285, perché
sappiamo che i Potestà di questi due anni furono M. Bartolino dei Maggi (Consulte
cit., I, 147) e M. Giliolo de’ Macalufi (ibid., I, 145); non può
esser messo fra i Capitani dal maggio ’84 al maggio ’85, perché c’è
un M. Corradino da Savignano (ibid., I, 198, 210), né fra il maggio
’85 e il maggio ’86, perché c’è un M. Baldovino degli Ugoni (ibid.,
I, 211, 212); e del resto essendo Potestà dal gennaio al dicembre ’86 non
poteva esser Capitano dal maggio ’85 al maggio ’86. Non resta quindi che
metterlo come Capitano del Popolo fra il maggio ’83, dopo Bernardino della
Porta (ibid., I, 140, 142), e il maggio ’84 prima di M. Corradino
da Savignano. Ora, dovendo correggere la data del Villani e dello Stefani in
base al nome di M. Matteo de’ Maggi, dobbiamo scegliere il 1286 o il 1284?
per il 1286 sta la provvisione del 30 ottobre, che però non parla
specialmente del tumulto Donati-Mazzinghi, ma solo di gravissimi disordini
senz’altra indicazione; sta l’indicazione data dal Villani e dallo
Stefani di M. Matteo potestà e non capitano, ma questo può
essere un errore come la data 1286; sta infine la data 1286, che si trova
negli Annali di SIMONE
DELLA TOSA, che
però può averla determinata correggendo il Villani col criterio della
Potesteria di M. Matteo e non della Capitaneria. Per il 1284 sta invece la
notizia del Villani su una divisione fra Grandi e Popolo nel 1284, e la
condanna del Donati, guelfo, verrebbe a confermare la nostra ipotesi sulla
rottura fra Guelfi e Popolo nel 1284. Anche una piccola Cronica di
Firenze dal principio al 1291 (ARCHIVIO
DI STATO FIORENTINO,
manoscritti vari, n. 80) scritta nel secolo XV sulla falsariga del Villani
mette il tumulto nel 1284, correggendo la fonte. Noi abbiamo messo il fatto
nel 1286 specialmente seguendo il Della Tosa e lo Strozzi, ma senza molta
convinzione. In ogni modo la diversità cronologica non cambia in nulla il
carattere del fatto.
[8] GHERARDI,
Consulte cit., p. XI, n. 10. L’ultima volta che nei Consigli del
Potesti si trovan solo le Capitudini dello 7 Arti maggiori è il 17 maggio.
Anche nella provvisione del 30 ottobre ’86, di cui innanzi abbiam parlato,
vediamo intervenire nei Consigli del Comune le Capitudini delle dodici Arti
maggiori; ma nei giorni precedenti (20 settembre e 2, 3, 21 ottobre, ProtocolliProvvisioni
cit., I, 20t, 37, 37t 38) e seguenti (8 novembre, 5 dicembre, ibid.,
c. 39t, 23t) troviamo sempre le sette; il che vuol dire, se il numero XII
non è un lapsus calami del notaio invece di VII, che il 30 ottobre ’86
dopo il tumulto Donati-Mazzinghi le Arti mediane fecero un passo innanzi, ma
subito perdettero il vantaggio per riconquistarlo stabilmente l’anno dopo.
[9] ProtocolliProvvisioni
cit., I, 50,
1287, 12 settembre: nel Consiglio speciale e generale del Capitano
intervengono le Capitudini «omnium artium».
[10] Stat.
Potestà 1322-25,
II, 84.
[11] Cfr.
GAUDENZI,
Società delle Arti Bologna, in «Bollettino dell’Istituto Storico
Italiano», n. 21, p. 22. Di queste organizzazioni inferiori, dalle sentenze
dei cui Consoli si può sempre appellare alla curia del Potestà; parla la
rub. II, 84 dello Stat. Potestà 1322-25; ed è strano che il Doren,
pur così competente nella storia delle Arti fiorentine, non abbia notato
questo fatto mentre critica il passo di DINO
COMPAGNI (II, 7),
in cui si parla di 72 mestieri d’Arti, che hanno Consoli nell’ottobre
1300 (Entwiklung und Organisation cit., p. 23). È bensì vero che la
rub. I, 10 dello Stat. Capitano 1322-25 vieta che alcuna Università
diversa dalle 21, alle quali è riconosciuto il diritto d’esistere, possa
tenere «constitutum sive breve aut ordinamenta aut consules vel rectores
aut sindicos vel aliquem alium sopra se quocumque nomine censeatur»; ma
queste leggi proibitive, come il Doren stesso osserva, non si debbono
prender troppo alla parola; i mestieri inferiori trovavan sempre modo di
ottener qualche piccolo diritto, e la contraddizione fra la II, 84 del
Potestà, che parla di Arti inferiori con Consoli, e la I, 10 del Capitano,
che le vieta, sta lì a dimostrarlo. Cfr. per l’Arte dei venditori di buoi
riconosciuta nel 1298, DOREN, Entwicklung
und Organisation cit., p. 22, n. 2. Naturalmente la condizione delle
Arti minime era sempre provvisoria; e non è punto impossibile che
nell’ottobre 1300 vi fossero 72 corporazioni artigiane con Consoli, come
dice Dino Compagni, mentre prima o dopo quel tempo furono in numero maggiore
o minore.
[12] COMPAGNI,
I 7.
[13] Questa
resurrezione della fortuna magnatizia dové essere aiutata dalle discordie
che vi furono nel 1287 e nel 1288 fra alcune Arti. Sui primi del 1287
troviamo che, essendo sorta lite fra i giudici e i notai, questi si son
divisi da quelli e l’Arte s’è sdoppiata; il 27 marzo si dà al Potestà
incarico di definire le quistioni e di ridurre i contendenti a pace (ProtocolliProvvisioni
cit., I, 73); ma nell’ottobre ’89 troviamo sempre i Consules
notariorum distinti dai Consules iudicum (Ordinamenti canonizzati,
rub. 21); e nel maggio ’90 la riunione non era ancora avvenuta, perché si
trovano ancora i Consules notariorum che presentano da soli una petizione al
Comune (Consulte cit., I, 427). Nell’agosto ’88, poi, si ha
notizia di discordie fra i due membri dell’Arte di Por Santa Maria, a
sedare le quali si dà facoltà al Capitano di promuovere fra loro un
accordo amichevole o di costringerle ad accettare il lodo di arbitri. Cfr.
Provvisioni cit., I, 94, e DOREN, Entwicklung und Organisation cit.,
p. 62.
[14] Rub.
182 (Delizie cit., VIII, 49).
[15] Cronica,
I, 5.
[16] Nomi
di Grandi – Mannelli, Cipriani, Visdomini, Foraboschi, Tebaldini, Agli –
si trovano nei Consigli del Capitano (cfr. Consulte cit., indice) dal
1290 al 1293.
[17] Si
noti che ci troviamo nel Priorato, che venne dopo quello della battaglia di
Campaldino. I Cronisti non nascondono la loro antipatia per questi Priori
del 15 giugno – 15 agosto ’89 e li accusano di non aver tratto dalla
vittoria di Campaldino i vantaggi che era lecito aspettarsi. COMPAGNI,
I, 10; cfr. DEL
LUNGO, Dino
Compagni cit., I, 63.
[18] Provvisioni,
I, 92t.
[19] Il
PAGNINI, Della Decima cit., I, 21, cita un documento che contiene
l’estimo del Popolo di Santo Stefano al Ponte del sesto di San Pier
Scheraggio fatto appunto nel 1288; il Popolo comprende 143 poste, che dànno
un allibramento totale di 25,597 libre. Anche in Delizie cit., X,
227, si ha notizia di un estimo del 1288; e in Provvisioni cit., I,
95t, al 26 agosto ’88 si parla di un nuovo estimo, che si va compilando.
[20] Provvisioni
cit., IV 106t.
[21] VILLARI,
I primi due secoli cit., I, pp. 268 sg.
[22] La
petizione è pubblicata in Delizie cit., IX, 299. L’originale è in
Provvisioni cit., II, 22, dove è scritta solo l’approvazione del
Consiglio speciale del Capitano e il principio della discussione avvenuta
nel Consiglio generale; il seguito di questa discussione e la deliberazione
sull’ordinamento da farsi, si trovano abbozzate in un pezzo di carta
legato nel registro fra c. 22t e 23; si vede che il Notaio delle
Riformagioni non fece a tempo a trascriver tutto il documento dalla bozza
cartacea sul registro ufficiale.
[23] Cfr.,
per il significato delle parole «colonus» e «fidelis», SANTINI, Condizione
personale degli abitanti del contado nel sec. XIII, in «Archivio
Storico Italiano», serie IV, t. XVII, p. 183.
[24] Quest’effetto
fu ottenuto, ma dopo parecchio tempo, durante il quale vi furono forse liti
fra la Canonica e il Comune (cfr. Delizie cit., X, 227). Il 3 agosto
1920 si stabilì che si spendessero 3000 libre per comprare dai Canonici le
terre in discussione e che gli uomini delle suddette terre dovessero
rimborsare il Comune del denaro speso; Provvisioni cit., II, 114t e
124t. Cfr. Consulte cit., II, 79.
[25] In
alcune Artes dictaminis vi erano anche delle sezioni contenenti dei
modelli per proemii di statuti, BUONCOMPAGNO ne
dà degli esempi nel quarto libro del suo Buoncompagnus (ROCKINGER,
Briefsteller und Formelbücher, in «Quell. zur Bayer. und Deut.
Gesch.», IX, I, 152 sg.); e nel Cedrus, cap. VI (ibid., p.
122), dice il non metter proemii negli Statuti «ex ignorantia provenire».
Il proemio della legge fiorentina può essere stato preso da una di quelle
tante formule, che servivano per le carte di affrancazione di servi. Cfr. in
ROCKINGER,
Briefsteller cit., p. 329, la formula della Summa prosarum
dictaminis sassone: «licet secundum apostolicum simus omnes in domino
corpus unum, et respectu habito ad naturam non sic servus neque liber inter
eos qui unius et eiusdem sunt glebe materia complasmati; quia tamen – quod
natura non habuit – institucio vel usus quasi in naturam consuetudinis iam
redegit, ut sint inter homines liberi atque servi; cum sic valde favorabile
beneficium libertatis... » ecc. Ars Notaria di RAINERIO
DE PERUSIO, lib.
I, rub. 108, in Bibl. Iurid. Med. Aevi., ed. Gaudenzi, II, 52: «Humane
a primordio dispositio creature arbitrii liberi potens est effecta valore;
sed humanis necessitatibus exigentibus, gentes quedam sibi constituerunt,
unde bellica exorta calamitate que captivitatem gentium est impie persecuta,
captivos libertate propria reprivarunt. Quod tamen iniquitas bellorum
obduxit, imperialis sanctitas detegi procuravit, scilicet quod iuris civilis
auxilio manumissio celebretur».
[26] Il
Notaio delle Riformagioni ci aveva gusto a condire le provvisioni con
proemii filosofici. Per esempio in una provvisione del 31 gennaio ’91 (Provvisioni
cit., II, 175) è detto: «quod quidam [impedire i maleficî] nullo modo
videtur fieri posse nisi iuxta Sapientis doctrinam dicentis quod contraria
suis purgantur contrariis». Un’altra provvisione sulle gabelle (II, 133t)
comincia: «Cum novitates maxime sint amice auribus modernorum». Il proemio
della provvisione dell’agosto ’89 fa il paio con quello dell’ordinanza
di Luigi X del 2 luglio 1315 (ISAMBERT,
Recueil général des anciennes lois, Paris 1827, III, 102): «comme
selon le droit de nature chacun doit naistre franc», il re dichiara liberi
tutti quelli fra i suoi servi che paghino una data somma per redimersi,
perché «la nécessité de notre guerre le requiert».
[27] Rub.
I, cit. in GHERARDI,
L’antica Camera del Comune di Firenze, estr. dall’«Archivio
Storico Italiano», anno 1885, dispensa VI, p. 5, n. 1.
[28]
Rub. XIV, ibid., p. 12, n. 2.
[29] Rub.
2.
[30] Rub.
I e II.
[31] Rub.
XXI.
[32] Rub.
XIV.
[33] Del
Consiglio dei Cento abbiamo parlato innanzi già due volte; che questo
Consiglio sia una riforma di quello che abbiam trovato per l’ultima volta
nel giugno ’82, non si può né affermare né negare. In generale si può
dire che questi Ordinamenti canonizzati non creano nulla ex novo, ma
riformano istituti precedenti. Per esempio nel febbraio ’82 (Consulte cit.,
I, 60) c’era uno statuto che permetteva ai XIIII di spendere 25 libre al
mese senza le solennità necessarie per le altre spese; e il 17 maggio ’81
(ibid., I, 4445) si discute «super facto Camere», e «super facto
Depositarii pecunie Comunis», il qual depositario è detto «Camerarius, de
cuius Ordinamentis canonizatum est». Queste ultime parole ci
rivelano che anche negli anni precedenti c’erano degli Ordinamenti
canonizzati sulla Camera. Il «Iudex qui debet reinvenire iura Comunis»
(rub. 16) si trova già nel luglio ’88 (Provvisioni cit., I, 89t).
[34] Cfr.
per un altro simile errore il lavoro del GHERARDI,
La Camera del Comune di Firenze cit., p. 10, n. 3.
[35] Trad.
Acciaioli, pp. 164 sg.
[36] Ed.
Bonaini, p. 48.
[37] Consulte
cit., II, 35 e
Provvisioni cit., II 68t, 71t, 99t.
[38] Di
stringitori?
[39] ProtocolliProvvisioni
cit., I, 50,
61; Consulte cit. I, 430; II, 35, 91, 120; Provvisioni cit.,
II, 68t e 71t; Ord. Giust., ed. BONAINI,
p. 48, n. 4.
[40] Excursus
I, § 6.
[41] Un’altra
riforma, che dev’essere stata fatta nel 1289 e della quale non parliamo
nel testo, perché non molto importante, è la istituzione di un ufficio di
approvazioni delle fideiussioni dei Magnati distinto da quello digli
Approvatori comuni delle Curie del Potestà e del Capitano. Cfr. Stat.
Potestà 1322-25, I, 19: «de approbatoribus eligendis super
securitatibus Magnatum prestandis». La prima notizia di quest’ufficio si
ha il 7 gennaio 1290 (Consulte cit., I, 358).
[42] VILLANI,
VIII, 2.
[43] Cfr.
pp. 126 e 166.
[44] Consulte
cit., I, 347;
II, 627.
[45] Ibid.,
I, 349.
[46] Provvisioni
cit., II, 52,
57t; Consulte cit., I, 364, 365.
[47] Provvisioni
cit., II, 84t,
87, 131; Consulte cit., I, 360, 61, 62, 95, 97, 417; Delizie cit.,
IX, 302 sg.
[48] Provvisioni
cit., II, 63t;
Consulte cit., I, 359, 465.
[49] Provvisioni
cit., II,
133t; Consulte cit., I, 442.
[50] Provvisioni
cit., II, 143;
Consulte cit., I, 475.
[51] Provvisioni
cit., IV, 29.
È stata pubblicata dal VILLARI,
I primi due secoli cit., I, 270. Cfr. Stat. Capitano 1322-25, III, 4 : «de
tollendis et prohibendis conspirationibus, posturis, pactis, monopoliis et
doganis».
[52] Provvisioni
cit., IV, 30t;
cfr. Consulte cit., I, 410.
[53] Per
dare effetto a questa legge, il 27 luglio i Consigli dànno incarico ai
Priori di nominare delle spie segrete per indagare se gli artefici
contravvengono al divieto di far illeciti monopoli; Provvisioni cit.,
II, 130t.
[54] VILLANI,
VII, 148; STEFANI,
ru. 190 (Delizie cit., VIII, 55)
[55] Consulte
cit., II, 173.
[56]
Ibid.,
186.
[57]
Ibid.,
189.
[58]
Ibid.,
187.
[59] Ibid.,
192.
[60] La
legge del 3 febbraio 1291 pubblicata dal VILLARI,
I primi due secoli cit., I, 271, è rivolta non contro i Magnati ma
contro i Chierici; cfr. il nostro lavoro Le Consulte della Repubblica
fiorentina del sec. XIII cit., in «Archivio Storico Italiano», serie
V, t. XXIII, p. 110. Alcuni Ordinamenti contro gli sbanditi del giugno 1291
(Capitoli, XXI, 11334) stabiliscono per chi prende degli sbanditi e li
consegna al Comune dei compensi pecuniari, i quali sono doppi se il bandito
è «magne conditionis» o «magnas». Questo raddoppiamento non ci deve far
credere che la legge sia rivolta contro i Magnati: nel medio evo il «magnas»,
il «miles», il «nobilis» si considerava valessero il doppio di un
plebeo; perciò erano puniti in pena doppia del plebeo; godevano di doppia
paga quando andavano in esercito o in ambasceria (cfr. il nostro lavoro Dignità
cavalleresca cit., pp. 51 o 56; l’offesa recata al «miles» era
punita il doppio dell’offesa recata al «pedes» (Stat. Padova, n.
67); chi in guerra prendeva un prigioniero «miles» aveva dal Comune premio
doppio di chi prendeva un «pedes». (Stat. Potestà Pistoia 1296,
III, 87). Negli Ordinamenti del giugno ’91 la parola «magnas» non vuol
dire chi è nemico del Popolo, ma solo uomo «magne conditionis, et de
magnitudine et parvitate remaneat in provisione d. Pet. seu d. Capitanei»;
mentre fin dal 1286 c’era una lista determinata dei Magnati nemici del
Popolo. Questi Ordinamenti non sono che un commento al capitolo dello
Statuto del Comune «de remunerando qui ceperit aliquem exbannitum» (III,
131), di cui si ha notizia fin dal 1285 (Consulte cit., I, 208; ProtocolliProvvisioni
cit., I, 8 e 98t); ed erano confermati nei Consigli di anno in anno; di
simili approvazioni se ne trovano nel 27 agosto ’92 (Provvisioni cit.,
III, 104t)e nell’agosto ’94 (ibid. , IV, 57).
[61] Consulte
cit., II, 664.
[62] Provvisioni
cit., III, 85;
Consulte cit., I, I, 200 sg.
[63] Ibid.,
220.
[64] Provvisioni
cit., III,
112t. Questa provvisione è provocata da una petizione dei Consoli delle
Arti, chi si trova accennata in Consulte cit., II, 665
[65] Consulte
cit., II, 223
sg. DEL LUNGO,
Dino Compagni cit., I, pp. 118 sg.
[66] Cfr.
i discorsi di M. Lapo Salterelli, Dino Compagni, Dino Pecora, Manetto
Tiniozzi.
[67] Chiaro
Salvi Girolami e Mongia del Rosso.
[68] Guido
Orlandi, il poeta, e Latino Buonaccorsi.
[69] Ser
Arrigo Grazie.
[70] Iacopo
Giambullari, Albizzo Orlandini, Dino Compagni, Manetto Tiniozzi, M.
Lotteringo da Montespertoli, Fazio Micciole, M. Niccola Acciaioli, M.
Ubertino dello Strozza, M. Buoninsegna Becchenugi.
[71] Dino
Pecora, M. Albizzo Corbinelli, Neri Patarino, M. Bencivenni medico, Tesi
Burbassi. M. Lapo Salterelli è indifferente tra la prima e la seconda
opinione; M. Iacopo da Certaldo propugna il Priorato di 12 persone, fra cui
4 delle prime sette Arti, quattro delle cinque Arti seguenti, 4 «de
Popularibus». Con questo termine «popolari» M. Iacopo vuole forse
indicare gli Artefici delle nove Arti minori?
[72]
Consulte
cit., II, 228.
[73]
Consulte
cit., I,
28687, 351.
[74] Ibid.,
II, 352.
© 2002 Biblioteca dei
Classici italiani
by prof. Giuseppe Bonghi