Gaetano Salvemini
Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295
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Tratto da: Gaetano Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Einaudi, Torino 1960
Revisione dell'edizione
elettronica di: Giuseppe Bonghi
GLI ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA DEL 6 LUGLIO 1295
–
1. La sconfitta del Popolo minuto e la insurrezione del 5 luglio
1295.
– 2. Le riforme costituzionali del 6 luglio 1295.
– 3. Riforme del
diritto penale.
– 4. I partiti dopo il 6 luglio 1295.
1.
«Scacciato
Giano della Bella e rubata la casa e meza disfatta, il Popolo minuto perdé ogni
rigoglio e vigore, per non aver capo; né a niente si mossono. E cominciorono ad
accusare gli amici di Giano; e furonne condannati alcuni, chi in libre Vc e chi
in libre M, e alcuni ne furono contumaci per modo che gli amici di Giano erano
impauriti e stavano suggetti».
Con queste
parole Dino Compagni (I, 17 e 18) descrive nettamente la reazione che non poteva
mancare contro il Popolo minuto dopo la caduta di Giano. Di questa reazione i
documenti ci han conservato qualche vestigio: per esempio il 31 marzo si dà
facoltà ai Priori e Gonfaloniere presenti e ai loro immediati successori di
rivedere gli Statuti compilati dalla Commissione dei quattordici nel dicembre
’94 e di correggerne gli errori e difetti[1].
Evidentemente si vogliono sopprimere le riforme fatte sotto l’influenza di
Giano. Il giorno 12 aprile si assolvono tre uomini dalle pene, in cui erano
stati condannati il 12 giugno e il 14 luglio 1294 dal Potestà M. Pino Vernacci;
e si giustifica la deliberazione dicendo che la condanna era ingiusta, come
venne riconosciuto dagli stessi sindacatori del Potestà, i quali lo avrebbero
condannato «in valde magnam pecunie quantitatem», se non si fossero opposti i
Priori, il Gonfaloniere e le Capitudini delle ventun Arti[2].
Anche in questo caso, quantunque chiaramente non appaia, l’annullamento della
condanna pronunziata al tempo della prevalenza del Popolo minuto e dichiarata già
giusta dalle ventuna Arti, dev’essere un altro caso di quella reazione che il
Compagni ci descrive.
Ma i
Magnati pare pretendessero qualcosa di pià e continuarono ad essere
malcontenti. Colla cacciata di Giano essi speravano di riprendere il potere, ma
trovarono opposizione nel Popolo grasso, il quale, se non amava la prevalenza
del Popolo minuto, amava ancor meno quella dei Grandi[3].
Per questo i Magnati si prepararono a una nuova lotta contro il Popolo grasso.
E non si può
dire che avessero cattivo gioco. Rotta la unità popolare, reso il Popolo minuto
diffidente contro il Popolo grasso e desideroso di vendicare la cacciata di
Giano dovuta appunto alla coalizione fra Grandi e Popolani grassi, i Grandi
dovevano naturalmente credere più facile la sconfitta delle Arti maggiori. «Scomuniangli,
e così scomunati, concianli per modo che mai più non si rilevino», aveva
detto Messer Baldo della Tosa; la prima parte del programma era riescita bene,
ora veniva la volta della seconda.
I Grandi si
preparavano alla battaglia cominciando col pacificarsi fra loro; «e quasi tutte
le paci si fecero intra Guelfi solamente, per essere a una concordia a uccidere
il Popolo»[4].
Se il Popolo riescì a soggiogare i Grandi, dice il Villani a proposito degli
Ordinamenti di Giustizia, gli fu resa facile l’opera dai dissensi e dalle
guerre, che dividevano e indebolivano i suoi nemici; era naturale, quindi, che
questi, alla vigilia di tentare un colpo decisivo, pensassero a liberarsi da una
siffatta causa di debolezza. Quando ebbero così unificate le loro forze,
fidandosi dei Priori eletti il 15 giugno, che avevano ragione di ritenere
consenzienti[5], fecero venire dalle loro
possessioni un buon numero di contadini e assoldarono dei masnadieri; ottennero
anche aiuti da tutti i Nobili del contado, dai Conti Guidi, dai Conti Alberti,
dai Lucchesi, Pratesi, Pistoiesi, Samminiatesi. Organizzata per tal modo la
insurrezione, il 5 luglio[6]
occuparono tre punti strategici della città, le piazze di
San Giovanni, del Mercato Nuovo e del Ponte Vecchio, sotto la direzione di. M.
Forese Adimari, M. Vanni Mozzi e M. Geri Spini; e mandarono a intimare ai Priori
che sopprimessero negli Ordinamenti le leggi più severe e odiose.
I Popolari
risposero alla provocazione raccogliendosi in gran numero sotto le loro insegne,
accorrendo al Palazzo del Potestà e a casa dei Priori, innalzando barricate per
la città per impedire i movimenti dei cavalieri. Inoltre, dubitando della
fedeltà dei Priori, aggiunsero ad essi una compagnia di altri sei cittadini che
li sorvegliassero.
Secondo la
cronaca pseudo-latiniana, si combatté «quasi tutto il giorno a cavallo ed a
piede in tutte le parti; i Grandi da’ Popolani per la grazia di Dio furono
isconfitti». Ma questa notizia va rifiutata, perché, se veramente ci fosse
stata battaglia e se i Grandi fossero stati vinti, il giorno dopo il Popolo non
avrebbe fatto ad essi delle importanti concessioni; ma li avrebbe «tutti morti»,
come giustamente prevedeva M. Baldo della Tosa. È più accettabile il racconto
del Villani, secondo il quale di fronte agli energici preparativi dei Popolani
«i Grandi non ebbono niuna forza né podere contra loro, ma il Popolo avrebbe
potuto vincere i Grandi; ma per lo migliore e per non fare battaglia
cittadinesca, avendo alcuno mezzo di frati[7]
e di buona gente dall’una parte all’altra, ciascuna parte
si disarmò; e la cittade si racquetò, senza altra novità, rimagnendo il
Popolo in suo stato e signoria»; salvo che si corressero in parte gli
Ordinamenti. E si comprende perfettamente che Grandi e Popolani abbiano
preferito di venire a una transazione prima di tentare la sorte delle armi; i
Grandi sapevano di giocare con la insurrezione la loro ultima carta e dovevano
sentire i terribili pericoli della sconfitta; i Popolani grassi, d’altra
parte, non dovevano sentirsi neanche essi perfettamente sicuri al riguardo del
Popolo minuto, che, colpito fieramente nella persona del suo capo, poteva
durante la battaglia riserbare al Popolo grasso delle cattive sorprese. Era
quindi nell’interesse degli uni e degli altri di venire ad un accomodamento
almeno provvisorio; e così furono deposte le armi e il giorno dopo, 6 luglio,
nei Consigli, parlando a favore nel Consiglio del Potestà Dante Alighieri, fu
approvata una riforma degli Ordinamenti per mezzo di correzioni e di addizioni
favorevoli ai Grandi.
2.
La
provvisione che contiene queste correzioni e le aggiunte, è arrivata fino a noi[8];
e il testo degli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295 è formato appunto
da tre parti: gli Ordinamenti del gennaio ’93, i rafforzamenti dal gennaio
’93 alla cacciata di Giano della Bella, i raddolcimenti del luglio ’95
interpolati fra gli Ordinamenti anteriori.
Queste
riforme del luglio ’95 si possono dividere in due classi: le une riguardano il
diritto costituzionale, le altre il diritto penale degli Ordinamenti di
Giustizia.
Le riforme
del diritto costituzionale si riferiscono alle seguenti due rubriche:
a) «de electione Priorum Artium»[9];
b) «de satisdationibus Magnatum civitatis et comitatus
Florentie»[10].
Gli
Ordinamenti del gennaio ’93, ripetendo le disposizioni stabilite probabilmente
fin dal 1282, avevano escluso dal Priorato tutti quelli, che, pur non essendo
Magnati, erano insigniti della dignità cavalleresca e non esercitavano
realmente un’arte. In questo modo accanto ai Magnati veri e propri elencati
nello Statuto del Comune in forza della legge dell’ottobre ’86, vi erano
anche delle persone che, pur essendo popolane nella sostanza, si trovavano «per
altri accidenti», come dice il Compagni (I, 13), parificate ai Grandi. Ora le
correzioni del 6 luglio ’95 mantengono il divieto dal Priorato per i cavalieri
anche popolari e artefici[11];
ma stabiliscono che per esser considerato come artefice e quindi per essere
ammesso al Priorato e al godimento di tutti gli altri diritti inerenti alla
qualità di artefice, non è necessario l’esercizio reale e personale
dell’arte, ma basta iscriversi nella matricola di una qualsiasi delle Arti. In
questo modo restano eliminati dal potere politico solo i Magnati di sostanza e
vi sono ammessi quelli che in seguito saran detti «scioperati»[12].
Il Popolo grasso, staccatosi dal Popolo minuto nel marzo ’95, ha cercato
evidentemente con questa riforma di ottenere due intenti: ridurre il numero dei
propri nemici[13]
e cercare nella parte più ricca della città, esclusi sempre
i Magnati per sostanza, quella base che gli era venuta meno dopo la cacciata di
Giano della Bella. Insomma, il Popolo grasso incomincia a rifare a rovescio la
strada finora percorsa in compagnia del Popolo minuto.
Naturalmente
le Arti maggiori sanno procedere in questa nuova politica con scrupolosa
cautela. Gli scioperati sono ammessi al Priorato, ma debbono iscriversi in
un’Arte; il che equivale ad accettare tutte le leggi dell’Arte, a
sottomettersi alla giurisdizione dei Consoli, a diventare insomma uguali agli
altri artigiani non solo nei diritti ma anche nei doveri. Se uno di questi
scioperati accennasse a mettersi al di sopra degli altri artigiani o volesse
servirsi della sua qualità riconosciuta di artigiano per volgere la propria
azione politica a danno del partito popolare, si farebbe presto a ridurlo
all’impotenza: i Consoli dell’Arte lo cancellerebbero dalla matricola e lo
priverebbero di ogni diritto politico ricacciandolo fra i Magnati «per
accidente».
L’aggiunta
alla rubrica sulle satisdazioni stabilisce che da ora in avanti nessuna famiglia
può essere obbligata a prestar sodamento all’infuori di quelle che nel giorno
6 luglio si trovano iscritte nello Statuto del Comune come grandi; tutte le
altre debbono esser considerate popolari e come tali sempre trattate. In tal
modo si toglie ai Priori la facoltà concessa dalla legge dell’ottobre ’86
(in forza della quale era stata fatta appunto la cernita del tempo di Giano), di
obbligare a sodare anche persone, che non sieno iscritte nello Statuto del
Potestà, e i confini fra Grandi e Popolani vengono più nettamente e
profondamente segnati. Solo si eccettuano da questo vantaggio quei casati che
abbiano avuto più di due cavalieri da vent’anni a questa parte. Ma se le
famiglie non iscritte nella lista dei Magnati ottengono l’assicurazione che
non vi saranno iscritte per l’avvenire, salvo quelle che han più di due
cavalieri, quelle che oramai nella lista si trovano, vi restano e vi restano per
sempre. Se noi confrontiamo l’elenco dei Grandi del luglio ’95[14]
con quello del Priorato di Giano, troviamo che l’elenco del
’95 contiene due famiglie di più di quello del ’93 (Nerli e Sizi) e quattro
di meno (Manieri, Agli, Elisei[15],
Pulci). All’infuori dunque di queste piccole variazioni, che debbono esser
certo anteriori al luglio ’95, la lista dei Magnati, quale fu stabilita sotto
l’influenza di Giano, resta nell’insieme immutata e tale resterà ancora per
un buon pezzo del secolo XIV[16].
Anche per questa legge dunque dobbiamo ripetere che il raddolcimento è tutto a
favore non dei Grandi per sostanza, ma di quelle famiglie che si trovano,
diciamo così, sui confini dei due partiti nemici e che nel periodo della
prevalenza del Popolo minuto erano state trattate più come grandi che come
popolari.
3.
L e
riforme al diritto penale sono costituite da aggiunte alle rubriche «de penis
ordinatis contra Magnates offendentes Populares»[17]
e «quod pro Magnatibus se excusantibus vel defendentibus a
sodamentis cogantur eorum proximiores satisdare»[18]
e da nuove rubriche introdotte nel testo degli Ordinamenti.
Gli
Ordinamenti del gennaio ’93, enumerando i delitti e le violenze personali dei
Magnati contro i Popolani, non avevano fatto nessuna distinzione fra delitti
involontari e delitti volontari e premeditati, fra lesione personale leggera e
lesione grave, fra attore principale e complici. Ora i raddolcimenti del ’95
stabiliscono che il maleficio, per cadere sotto la sanzione degli Ordinamenti,
dev’essere commesso «studiose et premeditate»; e così pare si voglia
contentare quel Grande, che è introdotto da Dino Compagni a dire: «in una
calca uno darà di petto senza malizia a un altro; debbono però costoro
per si piccole cose essere disfatti?»[19].
Inoltre si stabilisce che la ferita dev’essere «enorme»[20]:
e per tal modo si elimina la possibilità che due bastonate e qualche torso di
cavolo lanciato «cum effusione sanguinis» abbiano per conseguenza la fine del
mondo, come avrebbero voluto i nostri bravi Lapo, madonna Lapa e l’annesso
Diomedeo. Graduando poi le pene fra il capitano del delitto e i complici, si
determina che in caso di uccisione uno solo fra i partecipi al delitto
dev’essere condannato come capitano nella pena prescritta dagli Ordinamenti,
cioè morte e distruzione dei beni. Gli altri Magnati complici sono puniti solo
in 2000 lire e i mandanti in 1000 lire. Il capitano è determinato dai parenti
dell’ucciso, o, quando questi si rifiutino, dal Potestà. La stessa procedura
e le stesse pene sono stabilite nel diritto comune[21],
quindi in questa, come in tutte le altre riforme penali del ’95, noi vediamo
che non si fa se non ritornare al diritto comune, da cui i legislatori del ’93
si erano allontanati.
In caso di
ferimento non seguito da morte, sono condannati nelle pene prescritte dagli
Ordinamenti solo due colpevoli, uno fra i mandanti, uno fra i mandatari; gli
altri sono puniti nelle pene prescritte dal diritto comune. Quando si parla
della prova della pubblica fama, si fissa che i testimoni debbono essere «saltem
tres»; e si annulla per tal modo la interpretazione restrittiva data finora
alle semplici parole «per testes». Per i delitti commessi fuori della
giurisdizione fiorentina è lasciato in balia del Potestà o Capitano, col
consiglio dei Priori o Gonfaloniere, di prolungare i termini entro i quali il
processo dev’essere esaurito «secundum loci distantiam»; e non è
impossibile che questa riforma sia stata suggerita dal delitto dei Galli
commesso in Francia. Finalmente contro l’assoluzione fatta di un Grande per
delitto contro un Popolano si vieta ogni appello e si determina che il processo
non potrà essere più rinnovato, salvo che dagli atti del primo processo appaia
che l’assoluzione è stata pronunziata indebitamente e contro la forma degli
Ordinamenti di Giustizia. Quest’aggiunta è naturalissima; dal momento che si
toglie al Magnate il diritto di appello in caso di condanna, è giusto togliere
ai suoi nemici lo stesso diritto in caso d’assoluzione[22].
L’aggiunta
alla rubrica, la quale obbliga i consorti del Magnate a sodare o a pagar la pena
se non è stato ancora prestato sodamento, in caso di contumacia, scioglie da
ogni obbligo di pagamento quei consorti che consegnano al Comune il colpevole,
conforme alla norma comune, la quale svincola da ogni obbligo il mallevadore «representato
principali»[23].
Non possono inoltre essere obbligati a sodare o a pagare la pena quei congiunti
che prima del delitto avessero col colpevole «evidens inimicitia mortis vel
vulneris».
Le nuove
rubriche compilate nel luglio ’95 sono tre. La prima[24]
stabilisce che le offese arrecate da un Magnate ai suoi
scudieri e familiari per «castigare eorum culpas et inobedientiam» non cadono
sotto le sanzioni degli Ordinamenti di Giustizia, ma sotto quelle del diritto
comune; e il diritto comune stabiliva che in questi casi non c’era luogo a
pena[25].
La seconda
rubrica[26]
contempla il caso che un Popolano sia ferito mescolandosi in
risse fra Magnati; è appunto ciò che accadde a quel Puccio che fu ucciso nella
rissa fra M. Corso e M. Simone Donati. Questi delitti, secondo la nuova rubrica
del ’95, cadono sotto le sanzioni del diritto comune.
Finalmente
con la terza rubrica[27]
si dà al Potestà, Capitano, Priori e Gonfaloniere facoltà
di punire a loro arbitrio chi falsamente accusi un Magnate di delitti punibili
secondo gli Ordinamenti di Giustizia e introduca a dimostrar l’accusa falsi
testimoni[28].
4.
«Per
questo romore e novitadi, – dice il Villani, – si mutò nuovo stato di
Popolo in Firenze»; vale a dire che dopo la cacciata di Giano e la sconfitta
del Popolo minuto il Popolo grasso, impadronitosi del potere, vi si consolidò
nel luglio ’95 ammettendo nel governo tutte quelle persone agiate, che, pur
non esercitando un’arte e vivendo di rendita non erano poi così potenti e
riottose da dover essere trattate alla stessa stregua dei Grandi. A questo
gruppo di persone moderate ammesse nel luglio ’95 al godimento degli uffici
appartiene Dante; le tendenze politiche del quale, e del ceto a cui egli
apparteneva, ci sono descritte abbastanza bene dal Boccaccio: Dante «a voler
riducere a unità il partito corpo della sua repubblica pose ogni studio»; ma
vedendo di non poter «per se medesimo una terza parte tenere, la quale
giustissima la ingiustizia delle altre due abbattesse, formandole ad unità, con
quella si accostò, nella quale secondo il suo giudizio era più di ragione e di
giustizia»; a questo passo, del resto, anche «dalla dolcezza della gloria
tirato è dal vacuo favor popolesco e ancora dalle persuasioni dei maggiori»[29].
Ma
l’equilibrio politico stabilitosi in conseguenza delle riforme del luglio
’95 fu, al solito, instabile. «Questa novitate fu la radice e cominciamento
dello sconcio e male stato della città di Firenze, che ne seguì appresso; ché
da indi innanzi i Grandi mai non finirono di cercare modo d’abbattere il
Popolo e’ caporali del Popolo cercarono ogni via di fortificare il Popolo».
Con queste parole il Villani allude alla lotta fra Bianchi e Neri, che invade la
storia fiorentina subito dopo il 1295. La quale nuova lotta ha «radice e
cominciamento» non solo nella rivolta magnatizia del luglio ’95, ma ha i suoi
precedenti in tutta la storia delle lotte fiorentine a cominciare dalla prima
insurrezione degli Uberti nel 1177; ma è certo che nella rivolta del 5 luglio
si manifestò per la prima volta in forma politica l’astio privato fra Cerchi,
che furono poi capi del partito bianco, e gli altri Grandi capeggiati dai
Donati. «In quello giorno tutti li Grandi ebbero a sospetto la casa di Cerchi,
per cagione che non fue colloro sopra il Popolo»[30].
Ma a questo
incidente ci basti l’aver accennato; il compito assuntoci di narrare le lotte
fra i partiti dal 1280 al 1295 è oramai esaurito.
NOTE
[1] Provvisioni cit., V, 73.
Gli Statuti il 13 maggio erano stati già corretti, ibid., V, 30.
[2] Provvisioni cit., V, 12.
[3] Così
noi crediamo di spiegare la insurrezione dei Grandi del 5 luglio ’95, di
cui parleremo fra poco. Pare anzi che la reazione durasse appena pel tempo
del Priorato 15 febbraio – 15 aprile, che condannò Giano; perché il 13
maggio troviamo due nuove leggi favorevoli ai Popolani. La prima (Provvisioni
cit., V, 98) stabilisce che i Grandi non possono esigere che un Popolano
paghi la pena, in cui è stato condannato per aver querelato ingiustamente
il Grande per violenze sofferte nella persona e nei beni; la seconda (ibid.,
V, 99) sancisce che ai Magnati non è lecito chieder tregua o sicurtà ad
alcun Popolare per offesa, se questa non è manifesta ed evidente; ed anche
in questo caso tocca ai Priori e Gonfaloniere stabilire se la tregua o
autorità debba essere dal Popolano concessa.
[4] PSEUDO-BRUNETTO LATIN
I, in VILLARI,
I primi due secoli cit., II, 262; cfr. p. 259, e VILLANI,
VIII, 12
[5] PSEUDOLATIN
I, in VILLARI,
I primi due secoli cit., II, 262; VILLANI,
VIII, 12
[6] La
data 5 luglio è data dallo STEFANI,
rub. 208.
[7] Uno
di questi frati dové essere fra Remigio Girolami. Nei fr. REMIGII FLORENTIN
I, ord. Praed., Sermones de tempore etc., MAGLIABECHIANA
G. 4.936, a c. 56t
cominciando dall’ultima, c’è un sermone «ad Priores civitatis»,
infarcito al solito di citazioni bibliche e di definizioni scolastiche, nel
quale sono notevoli le seguenti parole: «Instinctu dyabolico vel divino
iudicio maxima videtur esse discordia in hac civitate; de quo summe gemendum
est nobis, quia cum discordia nullum potest esse bonum in civitate; cum
concordia, que nichil aliud est quam unio vel coniunctio cordium, idest
voluntatum ad idem vulendum, sit summum bonum civitatis;... et ideo omnis
iniustitia removenda est a statutis civitatis». Cfr. BONAINI,
Ordinamenti di Giustizia cit., p. 6, n. 3.
[8] È
stata pubblicata dal DEL
LUNGO nel «Bollettino
della società dantesca», nn. 1011, luglio 1892; e da noi in «Archivio
Storico Italiano», serie V, t. X. Il documento fu da noi accompagnato con
un commento, nel quale esponevamo idee che gli studi successivi ci hanno
indotto a modificare.
[9] Gennaio
’93 e Luglio ’95,
rub. III.
[10] Gennaio
’93, XVIII; Luglio
’95, XVII. Anche nella rub. IV «de electione et offitio Vexilliferi
Iustitie» è stabilito «quod Vexillifer habeat devetum per duos annos, et
de ipso Ordinamento cancelletur devetum unius anni». Questo prolungamento
del divieto da uno a due anni era stato stabilito fin dal 6 dicembre ’94 (Provvisioni
cit., IV, 119 e Consulte cit., II, 447); ora si colse questa
occasione per introdurre la riforma nel testo degli Ordinamenti, quantunque
non avesse nulla da vedere con le concessioni fatte ai Grandi.
[11] Questo
divieto fu tolto solo nel 1330. Cfr. il nostro studio La dignità
cavalleresca cit., p. 65.
[12] Lo STEFAN
I, rub. 196 (Delizie cit., VIII, 61) afferma che
l’ammissione degli scioperati nel Priorato è del gennaio ’93, ma è un
errore nato dall’aver confuso tra loro leggi di date diverse.
[13] Cfr. VILLANI,
VIII, 12: «molti casati, che non erano tiranni e di non grande podere
trassono del numero de’ Grandi e misono nel Popolo per iscemare il podere
de’ Grandi e crescere quello del Popolo». Com’è noto, in forza di
questa legge Dante fu ammesso al Priorato.
[14] È
stato pubblicato dalle carte dello STROZZI
in appendice alla Cronichetta
cit. di NERI
STRINATI, p. LIX.
A noi non è stato possibile rintracciare il documento nelle «Strozziane»,
ma non è il caso di mettere in dubbio la sua autenticità, perché è
evidente la sua figliazione dalla lista del tempo di Giano.
[15] Gli
Elisei erano consorti degli Alighieri (cfr. «Bollettino della società
dantesca», nuova serie, IV, 2). Il fatto che essi nel ’93 sono
considerati grandi serve a dimostrare ancora meglio – se pure ce ne fosse
bisogno – la nobiltà di Dante.
[16] Nello
Stat. Potestà 1322-25, IV, 15 le famiglie enumerate come grandi
sono, salvo qualche piccola variazione, le stesse del 1293 e del 1295; solo
dopo il 1343 cominciarono le famiglie grandi a esser dichiarate in gran
quantità popolane; ma oramai la classe dei Magnati, qual era costituita nel
secolo XIII, era quasi completamente sparita.
[17] Ord.
Gennaio ’93 ,
rub. V; Luglio ’95 , rub. IV.
[18] Luglio
’95, rub.
XIX.
[19] Chi
commette un delitto involontariamente nel diritto comune o non è punito o
ha pena minore; KOHLER,
Strafrecht cit., III, pp. 204 sg. Anche la premeditazione è
considerata come aggravante; ibid., IV, 325, 358. Cfr. per Firenze Stat.
Potestà 1322-25, III, 30: «de puniendo qui studiose fecerit
vastum»; e III, 45: «de puniendo qui studiose percusserit aliquem»;
nel testo delle rubriche ritorna spesso la formula «studiose et premeditate».
A questo proposito è interessante il seguente passo del SACCHETTI,
Sermoni evangelici, Le Monnier, Firenze, p. 90, che ci sembra poco
noto e che rappresenta uno stadio molto arretrato nel diritto penale: «Li
iudici e rettori civili dicono che la volontà non è giudicata, ma il
peccato si. Verbigrazia: uno va a caccia e sente uno busso in uno cespuglio,
crede sia lepre o cavriolo, tira l’arco e saetta, la saetta dà a un uomo
e uccidelo. Un altro andrà colla volontà rea per saettare e uccidere un
suo nemico; quando è presso, il saetta, la saetta passa e dà a una lepre.
E in questi due casi il primo è decapitato, l’altro no».
[20]
Cfr. KOHLER,
Strafrecht cit., IV, 347.
[21]
Stat. Potestà 1322-25,
III, 45 in fine; cfr. KOHLER, Strafrecht cit., III, 255.
[22]
Cfr. Stat. Capitano 1322-25, III,
16: «quod de eodem malleficio nullus amplius quam semel puniatur».
[23] Cfr.
Consulte cit., I, 375, 376.
[24] Ord.
Luglio ’95,
rub. VIII.
[25] Stat.
Potestà 1322-25,
III, 23: «de iis qui exceptantur a penis maleficiorum: si parer filio
fecerir, vel filius patri (!), vel vir uxori vel e converso, domina vel
dominus vassallo, vel si dominus vel domina famulo sive famule sue fecerit,
vel magister discipulo, vel frater fratri vel sorori, patruus vel avunculus
nepotibus, vel e converso», e dato sempre che il maleficio non sia grave.
Nel 1296 questa legge era già in vigore in Firenze, come appare dallo Stat.
Pot. Pistorii 1296, III, 22. Cfr. BERLAN,
Stat. Pistoiesi sec. XII cit., p. 6; Stat. Viterbo 1251 (Cronache
e Stat., p. 560); Stat. Parma 1255 p. 296: «dununodo vitam vel
membrum non auferat»; Constituto di Siena 1262 cit., V, 240; Stat.
Brescia sec. XIII, in «Mon. hist. pat.», II, 2, 1584, 131; Stat.
Ravenna sec. XIII, rub, 151 (FANTUZZI, Mon. ravennati cit., IV, 76) e Stat.
Ravenna 1308, p. 70. Il battere i servi era nel periodo feudale
contrassegno dell’autorità padronale, FICKER,
Forschungen cit., IV, 5, doc. n. 3.
[26] Ord.
Luglio ’95,
rub. VII.
[27] Ord.
Luglio ’95,
rub. XIII.
[28] Cfr.
Stat. Potestà 1322-25, III, 4: «quod quilibet teneatur ad
testimonium ferendum»; III, 5: «de puniendo qui negaverit super
interrogationibus sibi factis»; III, 25: «de puniendo qui introduxerit
falsos testes»; KOHLER, Strafrecht
cit., III, 256.
[29] Vita
di Dante, cap.
IV, ed. Macrí-Leone, Sansoni, Firenze 1888.
[30] Cronaca
pseudolatiniana in VILLAR
I, I primi due secoli cit., II, 262.
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by prof. Giuseppe Bonghi