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Edizione di riferimento:
Niccolò Machiavelli, Tutte le opere, a cura di Mario Martelli, Sansoni editore, Firenze 1971.
Concludo addunche che chi dice che tolga pochi, non se ne intende; et sobgiungerò questo: voi havete scripti circa 20 mila fanti; voi li vorresti ridurre o ad sei o ad dieci. Ad fare questo bisogna fare in uno de’ dua modi: o ridurre le bandiere ad sì poco numero che le faccino questa somma, cassando l’altre; o, lasciando stare le bandiere, scemare li huomini sotto di quelle. Nel primo caso voi offendete quelli paesi che voi lasciate indreto, et crederranno che voi li habbiate ad sospecto; nel secondo caso voi offendete gli huomini che voi lasciate, et venitevi ad fare tanti nimici quanti amici. Oltr’a di questo, volendo tenere armati seimila huomini in tucto el paese vostro, vi bisognerà mutare ordine di bandiere, et torneranno sì rari, che fia, ad raccorli insieme, come cercare pe’ funghi. Dipoi, per molte cose che fanno scemare li scripti altrui fra le mani, non sarà mai che voi vi vagliate della metà, de’ dua terzi di loro. Et però io dico che, se voi volete 8 o 10 mila fanti bene ordinati et bene armati, vi è necessario tenerne in ordinanza 25 o 30 mila, et fare quella cappata di quelli terzi et quelli arzanà [1] che io vi dissi. Pure, se voi volessi scemare bandiere, scemerei queste dua bandiere delle porte, Sa∙Miniato et Pescia et Colle, le 8 bandiere che sono in Romagna et le dua che sono in Lunigiana, per essere discosto, perché io mi vorrei serbare le più propinque, le quali sono 22 bandiere, che occupavono undici connestaboli et più di 8 mila fanti.
Voi mi havete richiesto che io vi scriva el fondamento di questa ordinanza, et dove la si truovi. Farollo; et, ad maggiore vostra cognitione, mi farò un poco da alto, et voi harete patienza ad leggerla.
Io lascierò stare indreto el disputare se li era bene o no ordinare lo stato vostro alle armi, perché ogni uno sa che chi dice imperio, regno, principato, republica, chi dice huomini che comandono, cominciandosi dal primo grado et descendendo infino al padrone d’uno brigantino, dice iustitia et armi. Voi, della iustitia, ne havete non molta, et dell’armi non punto; et el modo ad rihavere l’uno et l’altro è solo ordinarsi all’armi per deliberatione publica, et con buono ordine, et mantenerlo. Né v’ingannino cento cotanti anni che voi sete vissuti altrimenti et mantenutivi, perché, se voi considerrete bene questi tempi et quelli, vedrete essere impossibile potere perservare la vostra libertà in quel medesimo modo. Ma perché questa è materia chiara et, quando pure la si riavessi ad disputare, bisognerebbe entrare per altra via, la lascierò stare indreto. Et, presupponendo che la sententia sia data et che sia bene armarsi, volendo ordinare lo stato di Firenze alle armi, era necessario examinare come questa militia si riavessi ad introdurre. Et considerando lo stato vostro, si truova diviso in città, contado et distrecto, sì che bisognava cominciare questa militia in uno di questi luoghi, o in dua, o in tucti ad tre ad un tracio. Et perché le cose grandi hanno bisogno d’essere menate adagio, non si poteva in nessuno modo, né in dua, né in tucti ad tre e sopraddecti luoghi sanza confusione et sanza periculo introdurla. Bisognava pertanto eleggierne uno. Né piacque di tòrre la città, perché, chi considera uno exercito, ad dividerlo grossamente, lo truova composto di huomini che comandone et che ubbidischono, et di huomini che militano ad piè et che militano ad cavallo; et havendo ad introdurre forma di exercito in una provincia inconsueta all’armi, bisognava, come tutte l’altre discipline, cominciarsi da la parte più facile; et sanza dubbio egli è più facile introdurre militia ad piè che ad cavallo, et è più facile imparare ad ubbidire che ad comandare. Et perché la vostra città et voi havete ad essere quelli che militiate ad cavallo et comandiate, non si poteva cominciare da voi, per essere questa parte più difficile; ma bisognava cominciare da chi ha ad ubbidire et militare ad piè: et questo è il contado vostro. Né parse piglare el distrecto, anchora che in quello si possa introdurre militia ad piè, perché non sarebbe suto securo partito per la città vostra, maxime in quelli luoghi del distrecto dove sieno nidi grossi, dove una provincia possa fare testa, perché li humori di Toschana sono tali che, come uno conoscessi potere vivere sopra di sé, non vorrebbe più padrone, trovandosi maxime lui armato, et il padrone disarmato. Et però questo distrecto bisogna o non lo ordinare mai all’armi, o indugiarsi ad hora che l’armi del contado vostro habbino preso piè et sieno stimate. Quelli luoghi distrectuali che sono da no∙li armare sono dove sono nidi grossi, come Arezo, Borgo ad San Sipolcro, Cortona, Volterra, Pistoia, Colle, Sangiminiano; li altri, dove sono più castella simili, come la Romagna, Lunigiana etc., non importono molto, perché non riconoscono altro padrone che Firenze, né hanno particulare superiore, come interviene nel contado vostro, perché el Casentino, Valdarno di sotto et di sopra, Mugiello etc., anchora che sieno pieni di huomini, tamen non hanno dove fare testa, sed non ad Firenze, né più castella possono convenire ad fare una impresa.
Et però si è cominciata questa ordinanza nel contado; dove volendola ordinare, bisognava darle ordine et modo, cioè segni sotto chi e’ militassino, armi con che si havessino ad armare, terminare chi havessi ad militare sotto ciascuno segno, et dare loro capi che li exercitassino. Quanto alle armi, quelle che sono date loro sono note; quanto a’ segni, è parso che le sieno bandiere tucte con uno segno medesimo del Lione, adciò che tucti li huomini vostri sieno affectionati di una medesima cosa, et non habbino altro per obiecto che ’l segno publico, et per questo ne diventino partigiani. Sonsi distinti e capi, adciò che ciascuno riconoscha la sua; sonsi numerate, perché la città ne possa tener conto, et comandarle più facilmente. Era necessario dare ad queste bandiere termine di paese; et ad questo bisognava o terminare el paese vostro di nuovo, o pigiare de’ termini suoi antiqui; et perché e’ si truova diviso in capitaneati, vicariati, potesterie, comuni et populi, parve, volendo andare con uno di questi ordini, da terminare queste bandiere con le potesterie, sendo li altri termini o troppi larghi, o troppi strecti. Et però si è dato ad ogni potesteria una bandiera; et ad dua, tre, 4 et cinque bandiere si è dato uno conestabole che li struischa secondo la commodità del ragunarli et secondo la moltitudine delli huomini descripti sotto tali bandiere; tanto che trenta bandiere che voi havete sono in governo d’undici connestaboli, et li luoghi dove le sono messe sono Mugiello, Firenzuola, Casentine, Valdarno di sopra et di sotto, Pescia et Lunigiana. Pareva bene, anchora non si sia facto, scrivere sotto ogni bandiera, cioè in ogni potesteria, più huomini si poteva, perchè, come dixe messer Hercole in uno suo scripto, questo ordine vi ha ad servire sempre in reputatione, et qualche volta in facto; né può servirvi in reputatione poco numero di huomini, né etiam in facto del poco numero di huomini, quando pure bisognassi, si può trarre lo assai, ma sì bene dello assai el poco. Né impediscie cosa alcuna el tenere ordinati ne’paesi assai huomini, non li obbligando ad fare più che 12 o 16 monstre lo anno, et dando loro libera licentia d’andare dove voglono ad fare e facti loro. Et però el tenerne ordinati assai è più prudentia, con aniimo di non havere poi ad operare, né levare da casa chi ha honesta cagione di starvi, o chi si conoscessi inutile. Et così alla reputatione ti giova el numero grande, al facto el numero minore et buono, perché sempre si potrà farne nuova scielta et meglo, havendogli visti più volte in viso, che non li havendo visti.
Voi dunque vi trovate scripti ne’ soprascripti luogho et sotto 30 bandiere et undici connestaboli più che cinquemila huomini; havetene facto mostra in Firenze di 1200; et sono procedute le cose, sendo nuove, assai ordinatamente; ma le non possono stare più così, perché e’ bisogna che la ’mpresa ruini, o che che la facci disordine, perché, sanza dare loro capo et guida, non si può reggiere contro alli inimici che la ha. El capo che bisogna dare loro è fare una leggie che ne dispongha et uno magistrato che l’observi; et in questa leggie bisogna provedere ad questo, che li scripti stieno bene ordinati, che non possino nuocere, et che si remunerino. Ad tenerli ordinati, bisogna che questo magistrato habbi autorità di punirli et facultà da∙ffarlo, et che la leggie lo necessiti ad fare tucto quello che è in substantia della cosa, et che, stralasciandola, le facessi danno. Et però bisogna constringerlo ad tenerne armati un numero almeno ad tenere le bandiere, et e connestaboli, ad provedere all’armi, ad far fare loro le mostre et vicitarli, ad rivederne ogni anno conto et cancellare in certi dì et in certo tempo et rimetterli, ad mescolarci qualche cosa di religione per farli più ubbidienti. Quanto ad ordinare che non possino nuocere, si ha ad considerare che possono nuocere in dua modi: o fra loro, o contro alla città. Se fra loro, possono ferirsi l’uno l’altro particularmente, o fare ragunate per fare male, come soglono. Nel primo caso si vuole duplicare loro la pena, et maxime quelli che ferissino in su le mostre; ma, ferendo altrove, si potrebbe observare le leggie vechie. Quando e’ facessino ragunate in comuni, bisognerebbe fare ogni viva et grande demostratione contro ad chi ne fussi capo, et uno exemplo basta uno pezo nella memoria delli huomini. Contro alla città costoro possono fare male in questi modi: o con ribellarsi et adherirsi con uno forestiero, o essere male adoperati da uno magistrato o da una persona privata. Quanto ad lo adherirsi ad uno forestiero, li huomini ordinati nelli luoghi sopraddecti non lo possono fare, et non se ne debbe dubitare. Quanto allo essere male operati da uno magistrato, è necessario ordinare le cose in modo che conoschino più superiori. Et considerando in che articulo loro hanno ad riconoscere el superiore, mi pare che li habbino ad riconoscere chi li tengha ad casa ordinati, chi li comandi nella guerra, et chi li remuneri. Et perché e’ sarebbe periculoso che riconoscessino tucte queste autorità in uno solo superiore, sarebbe bene che questo magistrato nuovo li tenessi ordinati ad casa, e Dieci dipoi li comandassino nella guerra, et e Signori, Collegi, Dieci et nuovo magistrato li premiassi et remunerassi, et così verrebbono sempre ad havere in confuso el loro superiore, et riconoscere un pubblico et non un privato. Et perché una moltitudine sanza capo non fecie mai male o, se pure lo fa, è facile ad reprimerla, bisogna havere advertenza alli capi ad chi si danno le bandiere in governo continuamente, che non piglino più autorità con loro si conviene: la quale possono piglare in più modi, o per stare continuamente al governo di quelle, o per havere con loro interesse. Et però bisogna provedere che nessuno natìo delli luoghi dove è una bandiera, o che vi habbi casa o possessione, la possa governare; ma si tolga gente di Casentino per il Mugiello, et per Casentine gente del Mugiello. Et perché l’autorità con el tempo si pigla, è bene fare ogni anno le permute de’ connestaboli, et dare loro nuovi governi, et dare loro divieto qualche anno da quelli governi primi, et quando tucte queste cose sieno bene ordinate et meglo observate, non è da dubitare. Quanto al premiarli, non è necessario hora pensarci; ma basterebbe solo darne autorità, come di sopra si dice, et dipoi venire a’ premii, di mano in mano, secondo e meriti loro. Questo ordine, bene ordinato nel contado, de necessità conviene ch’entri ad poco ad poco nella città, et sarà facilissima cosa ad introdurlo. Et vi advedrete anchora a’ vostri dì che differentia è havere de’ vostri cittadini soldati per electione et non per corruptione, come havete al presente, perché, se alcuno non ha voluto ubbidire al padre, allevatosi su per li bordelli, diverrà soldato; ma uscendo dalle squole honeste et dalle buone educationi, potranno honorare sé et la patria loro. Et il tucto sta nel cominciare ad dare reputatione ad questo exercitio: il che conviene si faccia di necessità, fermando bene questi ordini nel contado et che sono manc[...]
Considerato i magnifici ed eccelsi Signori come tutte le repubbliche, che pe’ tempi passati si sono mantenute ed accresciute, hanno sempre auto per loro principal fondamento due cose, cioè la giustizia e l’arme, per poter raffrenare e correggere i sudditi, e per potersi difendere dalli inimici, e considerato che la repubblica vostra è di buone e sante leggi bene instituta e ordinata circa alla amministrazione della giustizia, e che gli manca solo il provedersi bene dell’arme; ed avendo per lunga esperienza, benché con grande spendio e pericolo, cognosciuto quanta poca speranza si possi avere nelle genti e arme esterne e mercenarie, perché se sono assai e reputate, sono o insopportabili o sospette, e se sono poche o sanza reputazione, non sono d’alcuna utilità, giudicano esser bene d’armarsi d’arme proprie, e d’uomini suoi proprii, de’ quali el dominio vostro ne è copioso in modo, che facilmente se ne potrà avere quel numero d’uomini bene qualificati che si disegnerà. I quali essendo del dominio vostro saranno più obbedienti; ed errando, si potranno più facilmente gastigare; e meritando, si potranno più facilmente premiare; e stando a casa loro armati, terranno sempre detto vostro dominio sicuro da ogni repentino insulto, né potrà così leggermente da gente inimiche essere cavalcato e rubato, come da qualche tempo in qua, non con poca infamia di questa repubblica, e danno grande de’ suoi cittadini e contadini, è occorso. E pertanto col nome dell’onnipotente Iddio e della sua gloriosissima madre madonna Santa Maria sempre vergine, e del glorioso precursore di Cristo Giovanni Battista, avvocato, protettore e padrone di questa repubblica fiorentina, providono ed ordinorono:
Che per virtù della presente provisione, e quanto più presto fare si potrà, pel Consiglio Maggiore si deputino nove cittadini fiorentini abili al detto Consiglio, netti di specchio, e di età di anni quaranta forniti, cioè sette per la maggiore, e dua per la minore, e per tutta la città, traendosi dieci elezionari per ciascuno, cioè settanta per la maggiore e venti per la minore. I quali, così tratti, nominino uno per uno pel suo membro e per tutta la città, e detti così nominati si mandino a partito in detto Consiglio, e tutti quelli che otterranno el partito, almeno per la metà delle fave nere e una più, s’imborsino membro per membro, e dipoi alla presenza di detto Consiglio se ne facci la tratta a sorte, e quelli che così saranno tratti, s’intendino essere e sieno eletti all’infrascritto ufficio, e con l’autorità che di sotto si dirà.
Da detta elezione abbiano divieto Signori, Collegi, Dieci, e Otto: e circa agli altri divieti, e circa il potere renunziare ed accettare questo o altri uffici, si osservi quello e quanto e come si osserva per conto del magistrato dei Dieci.
Cominci l’ufficio di detti nove ufficiali el dì che accetteranno e giureranno detto ufficio, e duri otto mesi continui allora prossime sequenti, salve le cose infrascritte, cioè che a fine che sempre nel detto magistrato rimanghi una parte dei vecchi, si debbino questi primi nove, almeno quindici dì innanzi al fine dei primi quattro mesi, imborsare in due borse, cioè una per la maggiore e una per la minore, ed alla presenza de’ Signori e Collegi, per uno dei frati del suggello, se ne debbi trarre tre della maggiore e uno della minore; e detti così tratti s’intendino aver finito detto ufficio immediate, finiti detti primi quattro mesi, e debbinsi, innanzi che finiscano, rifare gli scambi loro nel modo detto. L’ufficio de’ quali cominci immediate, finiti detti primi quattro mesi, insieme con gli altri cinque restanti, e dipoi almeno infra quindici dì innanzi alla fine dei secondi quattro mesi, si rifaccino nel modo detto gli scambi di detti signori ufficiali; e così sucessive dipoi ogni quattro mesi e almeno quindici dì innanzi alla fine di detti quattro mesi si rifaccino nel modo detto, e pe’ medesimi membri, gli scambi di quelli che verranno a finire gli otto mesi in detto ufficio.
Vacando alcuno de’ predetti ufficiali per qualunque cagione, innanzi o poi che avessi cominciato l’ufficio, si ritragga lo scambio della medesima borsa, essendovi, e non vi essendo, si rifacci nel modo detto.
Chi arà nominato uno di quelli che rimarranno eletti, debbi avere fiorino uno largo d’oro in oro dal camarlingo del Monte, immediate che tale eletto arà preso l’ufficio.
Debbino detti ufficiali alla presenza dei magnifici ed eccelsi Signori, e loro venerabili Collegi, udito prima la messa dello Spirito Santo, di tempo in tempo accettare e giurare detto ufficio, in quel modo che accettono e giurano l’ufficio loro i Dieci di libertà e pace.
El titolo di detto magistrato sia, « e’ Nove ufficiali della Ordinanza e Milizia fiorentina » e abbino per segno del loro suggello la immagine di S. Giovanni Battista con lettere intagliate d’intorno, significative di quale ufficio sia detto suggello.
Sia data e consegnata loro una audienza nel palagio dei magnifici ed eccelsi Signori, quale alle eccelse Signorie loro parrà e piacerà.
El grado e luogo loro, quando convenissino e ragunassinsi con altri magistrati, sia immediate dopo il magistrato dei Dieci.
Abbino detti ufficiali uno cancelliere con uno coadiutore o più, quali e come parrà ai magnifici ed eccelsi Signori, e detti Nove ufficiali pe’ tempi esistenti, o a due terzi di detti dua magistrati in sufficienti numeri ragunati, e con quelli salari ed emolumenti che giudicheranno convenirsi, da pagarsi tale salario in quel modo e da quel camarlingo che sono pagati i cancellieri ordinarii del Palagio.
Non abbino detti Nove ufficiali salario alcuno, ma solo abbino le mancie, come al presente ha il magistrato de’ Dieci; abbino bene pei bisogni loro e di detto loro ufficio nove famigli, un comandatore, un tavolaccino, e un provveditore, da eleggersi e deputarsi ciascuno de’ predetti nel modo e forma e come al presente si eleggono e si deputano quelli che servono al magistrato de’ Dieci; non potendo però darsi al provveditore pel salario suo più che fiorini otto di grossi el mese; né potendo essere eletto per più tempo che per un anno continuo. Dal quale provveditorato abbi poi divieto tre anni, e così non si possa dare a’ famigli più che un fiorino d’oro in oro largo il mese per ciascuno di loro.
Le quali spese da farsi, come di sopra si dice, insieme con quelle che occorressino pei bisogni del magistrato loro, si possine per detti Nove ufficiali, o le due parti di loro, stanziare e pagare de’ denari delle condannagioni che verranno loro in mano, come di sotto si dirà; e mancando loro danari, ne siano provvisti in quel modo e con quell’ordine che al presente n’è provvisto el magistrato dei Dieci.
Abbino detti ufficiali piena autorità e potestà di potere collocare nelle terre e luoghi del contado e distretto di Firenze, bandiere, e sotto quelle scrivere uomini per militare a piè, qualunque a loro parrà e piacerà, e i descritti per le cose criminali solamente punire e condennare in beni e in persona, e infino alla morte inclusive, come a loro liberamente parrà e piacerà, salvi nondimeno gli ordini e modi infrascritti; e le deliberazioni, sentenze e partiti loro si debbino vincere almeno per sei fave nere.
Debbino detti primi ufficiali, subito che aranno accettato e giurato detto ufficio, rivedere i quaderni e listre delle bandiere infino a questo di pe’ magnifici Dieci ordinate, e al loro cancelliere fare copiare detti quaderni e listre in su uno libro o più, distinguendo bandiera per bandiera, e facendo nota de’ conestaboli che l’hanno in governo, e quelli, o raffermare o permutare o di nuovo eleggere, come a loro parrà, salve nondimeno le cose infrascritte: e detti quaderni e listre debbino avere salde infra due mesi, dal dì che aranno accettato e giurato detto loro ufficio proxime futuri, e similmente debbino tener conto e scrivere in su detti libri distintamente tutti gli uomini e bandiere che di nuovo scriveranno.
Debbino tenere sempre scritti, armati ed ordinati sotto le bandiere, e a governo di conestaboli che l’esercitino e assegnino fra nel contado e distretto di Firenze, almeno diecimila uomini, e quel più che crederanno potere tenere armati, secondo l’abbondanza o mancamento degli uomini; non potendo però scrivere sotto alcuna bandiera se non uomini natii, ovvero stanziali in quella potestaria o capitanato dove sarà collocata detta bandiera: e debbino detti primi ufficiali avere adempiuto il numero di diecimila uomini infra sei mesi, dal dì che aranno accettato e giurato detto loro ufficio, proxime futuri.
Debbino detti ufficiali, oltre alle armi che saranno appresso i descritti sotto dette bandiere, tenere sempre nella munizione del palagio de’ magnifici ed eccelsi Signori, almeno duemila petti di ferro, cinquecento scoppietti e quattromila lance: e tutti quelli danari che bisognassino per gli scoppietti e per ogni altra arme, e per fare bandiere, sia tenuto e debba il camarlingo del Monte, pe’ tempi esistente, pagarli a qualunque per il loro ufficio saranno stanziati, sotto pena di fiorini cinquanta larghi, per qualunque volta non li pagassi; sendo deliberati prima e sottoscritti detti stanziamenti dagli ufficiali del Monte per loro partito, secondo la consuetudine.
Debbino detti ufficiali in ogni bandiera che si farà, fare dipingere solamente un Icone, e del color naturale, in quel modo che al presente sta nelle bandiere deputate e fatte per ordine de’ Dieci. Né possino in dette bandiere così fatte, come da farsi, dipingere né altra fiera, né altr’arme o segno, eccetto che detto Icone; debbino però variare i campi di dette bandiere, acciocché gli uomini che militano sotto di quelle le riconoschino; e debbino in ogni bandiera descrivere quel numero che gli toccherà dalla sua creazione, come è descritto nelle fatte insino a qui.
Possino detti ufficiali per descrivere gli uomini, come di sopra si è detto, e per rassegnare e rivedere le mostre nel modo che di sotto si dirà, eleggere e mandare fuora loro commissarii, con salario al più d’un ducato d’oro il dì, da pagarsi nel modo e da chi e come si pagano i commissarii che si eleggono nel consiglio degli Ottanta: né possino mandarli fuora per più tempo che per un mese, né mai averne fuora più che tre per volta, a’ quali commissarii possino dare quella medesima autorità che ha il magistrato loro, di punire solamente in persona i descritti sotto dette bandiere: ma le pene pecuniarie s’intendino essere e sieno in tutto reservate a detti ufficiali. Debbino sempre tenere conestaboli che rassegnino tutti gli uomini descritti, e che gli esercitino sotto la milizia e ordine de’ Tedeschi, dando a ciascuno conestabile in governo quelle bandiere parrà loro conveniente; non potendo dare in governo ad alcuno conestabile manco di trecento uomini, né possino dare per provvisione ad alcuno conestabole più che dodici ducati d’oro el mese, intendendosi el mese di trentasei dì; con obbligo di tenere un tamburino che suoni al modo degli oltramontani; e debbino detti conestabili essere eletti da detti ufficiali, e confermati dagli eccelsi Signori, venerabili Collegi, e consiglio degli Ottanta in sufficiente numero ragunati. e basti ottenere il partito per la metà delle fave nere, e una più, di detti così ragunati: e la provvisione di detti conestaboli si paghi in quel modo e forma che si pagano gli altri soldati della repubblica fiorentina, precedendo sempre la deliberazione di detti ufficiali: e ciascuno di detti conestaboli sia tenuto ed obbligato stare continuamente in su i luoghi appresso alle sue bandiere, e ragunare gli uomini che lui arà in governo, almeno una volta il mese, dal mese di marzo inclusive infino al mese di settembre inclusive, e dal mese d’ottobre inclusive infino al mese di febbraio inclusive di ciascuno anno: almeno tre volte in tutto, e in quelli dì di festa comandati, che delibereranno detti ufficiali; e detti uomini tenere tutto il giorno negli ordini e in esercizio, e dipoi rassegnarli uomo per uomo, e dare notizia degli assenti a’detti ufficiali, acciocché li possino punire, come di sotto si dirà: e in quelli dì di festa che non gli ragunerà insieme, debba ciascuno di detti conestaboli, con l’aiuto del magistrato di detti Nove ufficiali, comune per comune, o popolo per popolo, far loro fare qualche esercizio militare, come sarà giudicato convenirsi, e il conestabile sia obbligato cavalcare per detti luoghi, e rivedere detti esercizi.
Non si possa eleggere per conestabile, o per governatore di dette bandiere alcuno che sia natìo di quel vicariato, capitanato o potesteria, donde fussino gli uomini che gli avessino ad essere dati in governo, o che in detto luogo o luoghi avesse casa o possessione.
Debbino detti ufficiali ogni anno in calendi novembre, pigliando ancora venti dì innanzi e venti dì dipoi, permutare tutti i conestabili, facendo a tutti mutare governo di bandiere e provincia, come a loro parrà e piacerà.
Ed abbia un conestabile permutato, divieto due anni a poter governare quelle bandiere che avessi governate prima, e solamente la elezione nuova di nuovi conestabili debba essere approvata nel consiglio degli Ottanta, come di sopra si dispone, e non altrimenti.
Quelli connestabili che per alcuna cagione saranno cassi da detti ufficiali, non possino, infra tre anni dal dì che saranno cassi, proxime futuri, militare in alcuno luogo nella milizia della repubblica fiorentina.
Debbino ancora detti ufficiali ogni anno in calendi novembre, e fra venti dì innanzi o venti dipoi, come di sopra, rivedere tutti i quaderni degli uomini descritti, e cancellarne e di nuovo rescrivere in augumento e corroborazione, e non altrimenti; cancellando quelli che per cagioni legittime fussino diventati inutili, e scrivendo degli utili; e passato detto tempo, non possino al numero degli descritti aggiugnere né levarne alcuno.
E le bandiere che fra l’anno fuora del tempo sopraddetto si scrivessino di nuovo, si debbano saldare e fermare in termine di un mese, dal dì che aranno fatto la mostra, proxime futuro, infra il quale tempo sia lecito di tali bandiere cassarne e scriverne di nuovo. Ma passato detto tempo, non si possa scriverne né cassarne, se non al tempo che di sopra si dispone, salve nondimeno le cose infrascritte.
Debbino ad ogni conestabile eleggere un cancelliere, che tenga conto degli uomini scritti sotto di lui, e che sia natìo di quelli luoghi che arà in governo detto conestabile; e da tutte quelle potestarie e luoghi che saranno sotto un medesimo conestabile. Sia dato per suo salario a detto cancelliere un ducato d’oro il mese, in modo che non gli tocchi l’anno più che dodici ducati d’oro di salario.
Debbino in ogni compagnia descritta sotto una bandiera deputare capi di squadra, pigliando quelli che giudicheranno di migliore qualità, e in quel modo che a detti ufficiali parrà, non potendo però deputare più che dieci caporali per ogni cent’uomini descritti, come di sopra si dice.
E per ritrovare gli uomini del contado e distretto, debbino detti ufficiali ordinare che tutti i rettori de’ popoli e sindachi particolari de’ comuni, o chi sotto altro nome avessi simile ufficio, portino ogni anno in calendi novembre al magistrato loro le listre di tutti gli uomini che abitano nel popolo o comune loro, che sieno d’età d’anni quindici o più, sotto pena di due tratti di fune almeno, da darsi a quello sindico o rettore che ne avesse lasciato alcuno indietro; e di più sotto quella pena pecuniaria che al loro magistrato parrà e piacerà. E per potere meglio ritrovare le fraudi di dette portate, debbino tenere in ogni pieve, o altra simile chiesa principale di quelli luoghi dove saranno uomini descritti, o dove ne volessino scrivere di nuovo, un tamburo, il quale si apra almeno ogni due mesi una volta per chi parrà a detti ufficiali, e quelli che vi fussino trovati notificati, possine subito essere scritti, etiam fuori del tempo sopraddetto di calendi novembre.
Non possine forzare di nuovo a scriversi alcuno che passi l’età d’anni cinquanta, se non in caso di necessità; né possino degli scritti forzare alcuno a militare quando arà passato l’età d’anni sessanta, se non in caso di necessità; essendo questo caso di necessità giudicato per partito degli eccelsi Signori e loro venerabili Collegi, o pe’ due terzi di loro. E perché della maggior parte di questi uomini non si può trovare el tempo a punto, sia rimesso tale giudicio nella coscienza e discrezione di tali ufficiali: e quando alcuno fussi scritto che gli paresse che alle qualità sue non si convenisse militare a pie, o gliene paresse avere altre giuste cagioni, abbi tempo un mese dal dì che sarà scritto a ricorrere a’ piè dei Signori e Collegi: ed essendo approvato tale suo ricorso pe’ due terzi di loro o più, infra detto mese, non possa dipoi essere forzato, né descritto per soldato a piè; non potendo però andare a partito fra detto tempo più che uno dì ed infino in tre volte; avendo nondimeno prima ad essere accettato detto ricorso per partito di essi eccelsi Signori o dei due terzi di loro; e quelli, di chi sarà accettato tale ricorso, non possino militare con alcuno, né per alcun tempo sanza licenza di essi eccelsi Signori, sotto pena di bando del capo a chi contraffacesse.
Debbino detti ufficiali mantenere gli uomini descritti con le infrascritte armi, cioè:
Tutti per difesa abbino almeno un petto di ferro, e per offesa in ogni cento fanti sieno almeno settanta lance, e dieci scoppietti, ed i restanti possino portare balestra, spiedi, ronche, targoni, e spade, come meglio parrà loro. Possino nondimeno ordinare tre o quattro bandiere, o più, tutte di scoppiettieri.
Debbino ogni anno due volte, cioè l’una del mese di febbraio, l’altra del mese di settembre, in quale dì di detti mesi parrà loro, fare mostre grosse di tutte le loro bandiere in quelli e quanti luoghi per il dominio fiorentino sarà per loro deliberato; non potendo raccozzare per mostra nella provincia di Toscana meno di sei bandiere: e debbino ordinare che al luogo deputato per la mostra d’uomini, venghino uno dì, e partinsi l’altro: e a ciascuna di dette mostre debba intervenire o loro cancelliere, o loro commissario, o il rettore dei luoghi a chi fusse dal magistrato loro commesso. Il quale commissario, o altro deputato come di sopra, debba la mattina sequente, che saranno il dì dinanzi convenuti insieme, far dire una messa solenne dello Spirito Santo in luogo che tutti i ragunati la possino udire; e dopo la detta messa, il deputato debba far loro quelle parole che in simile ceremo-nia si convengono; dipoi leggere loro quello e quanto per loro si debba osservare, e darne loro solenne giuramento, facendo ad uno ad uno toccar con mano il libro de’ sacri Evangeli: e debba leggere loro innanzi a tale giuramento tutte le pene capitali a che sono sottoposti, e tutti quelli ammonimenti che saranno ordinati da detti ufficiali in conservazione e fermezza della unione e fede loro; aggravando il giuramento con tutte i incile parole obbligatorie dell’anima e ilei corpo, che si potranno trovare più rlìicaci: e fatto questo, sieno licenziati, e ritornino tutti alle case loro.
Non possino detti ufficiali comandare a tutte o parte di dette bandiere, o uomini descritti sotto quelle, o ad alcuno di loro, cosa alcuna che riguardi ad alcuna fazione di guerra, o altra cosa che con armi da loro s’avesse ad operare, fuori delle cose soprascritte; ma sia riserbato il comandare loro nella guerra, ed in ogni altra fazione che con arme s’avessi ad espedire, agli spettabili Dieci di libertà e pace.
E dello stipendio e premio loro con che si abbino a pagare operandoli, ne sia riservata l’autorità a quelli magistrati che infino a qui hanno ordinato i pagamenti degli altri soldati a piè del comune di Firenze; questo però inteso, che si debbino pagare uomo per uomo, e non altrimenti: e di tutti o quelli privilegi, esenzioni, immunità, onori e benefici, e di qualunque altro premio estraordinario che si avessero a dare a questi descritti, o per contrappesare alla servitù che hanno per essere descritti, o per rimunerarli d’alcuna operazione che facessero in beneficio pubblico, così tutta una bandiera in comune, come in particolare qualunque uomo descritto o conestabile d’esse; se ne intenda essere e sia data autorità a magnifici ed eccelsi Signori e loro venerabili Collegi, a’ magnifici Dieci di libertà e pace, e a detti spettabili Nove: e non vegliando el magistrato de’ Dieci, in loro luogo agli spettabili Otto di guardia e balìa, e a due terzi di detti magistrati insieme in sufficienti numeri ragunati. Questo però dichiarato, che per modo alcuno non si possa concedere loro autorità o privilegio di potere portare arme drente al cerchio delle mura della città di Firenze.
Debbasi nelle guerre ed in ogni fazione, dove s’avessino adoperare questi descritti, adoperare quelli medesimi conestabili, che da detti ufficiali fussino stati diputati per capi dell’Ordinanza: e’ quali conestabili etiam quando fussino in fazione ed in guerra, si debbino permutare nel tempo e nel modo soprascritto. Possino nondimeno gli spettabili Dieci ordinare ed eleggere capi di colonnelli, come a loro parrà e piacerà. I quali capi non abbino divieto alcuno, ma possino stare quanto durerà il tempo della fazione a che saranno preposti, e come a detto magistrato de’ Dieci parrà e piacerà.
Non si possa ammettere né accettare scambio d’alcuno descritto o in sulle mostre o in alcuna fazione.
Non si possino, o tutti o parte di questi descritti come di sopra, o con le loro bandiere o sanza, da alcuno magistrato levare con le arme dalle case loro per mandarli a fare alcuna fazione di guerra, o alcun’altra impresa sanza il partito de’ magnifici ed eccelsi Signori e loro venerabili Collegi e consiglio degli Ottanta; potendo ragunarsi in detto consiglio per detto effetto, e per qualunque altra deliberazione, che per virtù della presente provvisione s’avessi a fare in detto consiglio degli Ottanta, eziandio el detto magistrato de’ Nove; e basti vincere el partito per la metà delle fave nere, e una più, di tutti i predetti in sufficienti numeri ragunati.
Delle cose e cause criminali che nasceranno fra i detti descritti, o fra loro ed altri non descritti, quando loro non fussero in fazione di guerra, ne possino conoscere e punire i detti Nove ufficiali, e qualunque altro magistrato, rettore ed ufficiale che ne avessi autorità, avendo luogo fra loro la prevenzione. Ma quando fussero in fazione di guerra, ne conoschino quelli che possino punire gli altri soldati, e se pure durante tale fazione il loro eccesso, maleficio o delitto non fussi stato conosciuto e punito, ne possano essere puniti da’ detti Nove ufficiali, e da qualunque altro magistrato, rettore ed ufficiale che ne avesse autorità, avendo luogo fra loro la prevenzione come di sopra.
Debbisi punire con pena capitale e di morte qualunque di detti descritti fussi capo o principio nelle fazioni di guerra d’abbandonare la bandiera, e qualunque capitano di bandiera che traesse fuora tal bandiera per alcuna fazione privata, o per conto d’alcuno privato, e qualunque etiam senza bandiera facessi ragunata alcuna di detti descritti per conto d’inimicizie, o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcuno modo per alcuna fazione privata. Dovendosi eziandio con simile pena capitale e di morte punire infino in tre di detti descritti che in tali ragunate si trovassero. E quando di detti o altri eccessi ne fusse fatta alcuna querela o alcuna notificazione a’ detti Nove ufficiali, le quali il loro cancelliere sia tenuto registrare nel dì che le saranno date; debbano detti ufficiali averla giudicata infra venti dì dal dì che sarà stata data, proxime futuri.
E passato detto tempo senza esserne dato giudicio, el loro cancelliere infra cinque dì dopo detti venti dì proxime et immediate sequenti, la debba notificare a’ magnifici ed eccelsi Signori per metterla in Quarantia, secondo che si osserva nelle cause criminali degli Otto e de’ Conservatori; e dipoi se ne debba seguire quello, e quanto, e come per la detta legge della Quarantia si dispone. E il detto cancelliere che non osservasse quanto di sopra si dice, s’intenda essere e sia sottoposto a quelle medesime pene, alle quali sono sottoposti, secondo detta legge, i cancellieri degli Otto e de’ Conservatori, che non facessero il debito loro. E perché il fare severa giustizia de’ predetti o simili eccessi è al tutto la vita e l’anima di questo ordine; acciocché più facilmente possano essere notificati, debbano detti ufficiali appiccare tamburi in tutti quelli luoghi drento alla città di Firenze, dove li tengono appiccati i magistrati degli Otto e dei Conservatori di leggi.
Qualunque degli scritti, come di sopra, non comparirà alle mostre ordinate nel modo soprascritto, s’intenda essere e sia, per ogni volta che sarà trovato assente sanza legittima cagione, condannato in soldi venti, e essendo uno medesimo trovato assente sei volte in un anno, cominciando l’anno il dì di calendi novembre, diventi el peccato suo criminale, e sia gastigato in persona ad arbitrio di detti Nove ufficiali, e nondimeno debbi pagare tutto quello che, secondo le cose di sopra disposte, fussi tenuto pagare per non si essere trovato alla rassegna. E le cagioni legittime dell’assenza sieno quando fussero malati, o quando fussero assenti con licenza de’ Nove ufficiali, e tutte le condennagioni predette, ed etiam qualunque altra che facessero detti ufficiali, possino detti ufficiali applicare al loro magistrato per le spese ordinarie di quello; e ad ogni provveditore di detto magistrato nel fine dell’ufficio suo ne sia riveduto il conto dai sindachi del Monte: e avanzandogli in mano cosa alcuna, rimetta tutto al camarlingo del Monte.
E acciocché questi uomini armati, e scritti come di sopra, abbiano cagione d’ubbidire, e che chi gli ha a punire lo possi fare, si provvede: che per lo avvenire si tenga continuamente uno capitano di guardia del contado e distretto di Firenze, da eleggersi secondo che si eleggono gli altri condottieri della repubblica fiorentina; al quale si dieno almeno trenta balestrieri a cavallo e cinquanta provvigionati, e lui debba ubbidire a detti Nove ufficiali per conto di detta Ordinanza, e ad ogni altro magistrato e commissario che potesse comandare agli altri soldati della repubblica fiorentina.
Non si possa eleggere per detto capitano alcuno della città, contado o distretto di Firenze, né di terra propinqua al dominio fiorentino a quaranta miglia.
Sieno tenuti, e debbano detti Nove ufficiali osservare quanto nella presente provvisione si contiene, sotto pena di fiorini venticinque larghi di oro, per ciascuno di loro e per ciascuna volta che contraffacessino, per la quale ne siano sottoposti a’ Conservatori delle leggi, e acciocché non possino allegare o pretendere ignoranza alcuna delle cose predette, sia tenuto il loro concelliere capitulare la presente provvisione in brevi effetti, e tenerla in un libretto continuamente nella audienza loro, sotto pena di fiorini cinquanta larghi d’oro, e di essere privato di detto ufficio; sottopostone similmente a’ detti Conservatori delle leggi.
E di tutte le deliberazioni che per virtù della presente provvisione s’avranno a fare alla presenza dei magnifici ed eccelsi Signori, soli o insieme con altri, ne sia rogato il primo cancelliere della Signoria, eccetto quelle che si facessino nel consiglio degli Ottanta, o nel consiglio Maggiore, delle quali sia rogato il cancelliere delle Tratte, come per gli altri uffici si osserva.
Considerato i magnifici ed eccelsi Signori di quanta sicurtà e riputazione sia stata e sia alla vostra repubblica la Ordinanza delle fanterie, e pensando continuamente i modi di render più securo el dominio fiorentino e il presente stato e libertà, mossi massimamente dalle cose che al presente corrono, e dalle qualità de’ potenti che oggi maneggiano gli stati d’Italia; giudicano esser necessario accrescere e fortificare detta Ordinanza. Ma non si potendo fare tal cosa se non con aggiugnerli numero di cavalli, i quali scritti e ordinati all’arme, possino esser presti, insieme con i fanti, dove il bisogno li chiami; e con tale ordine, tòrre animo alli inimici, crescer fede a’ sudditi, e sicurtà e fermezza allo stato vostro; pertanto providono e ordinorono:
Che per virtù della presente provvisione, al magistrato degli spettabili Nove dell’Ordinanza s’intenda essere, e sia data e concessa autorità di descrivere uomini per militare a cavallo in tutte le terre e luoghi del dominio fiorentino, come a loro parrà e piacerà. E quanto alla preservazione e mantenimento di detto ordine e sue circostanze, se ne intenda essere e sia deliberato, dopo la finale conclusione di questa, quello e quanto ne fu deliberato nella legge che ordina gli uomini per militare a piè, ottenuta per la sua finale conclusione sotto dì 6 del mese di dicembre 1506, referendo sempre congruamente l’una cosa all’altra, salve nondimeno le cose che di sotto si diranno.
Debbino detti spettabili Nove tener sempre descritti sotto le bandiere e sotto loro capi, di quelli che volgarmente si dicono cavalli leggieri, cinquecento cavalli almeno, dovendo detti uomini così descritti portare alle mostre e in fazione di guerra, infra l’arme per offendere, balestra o scoppietto ad elezione del descritto, sotto pena di un fiorino largo d’oro in oro a chi non osservasse, e per qualunque volta, potendo nondimeno gli spettabili Nove a loro elezione e per loro partito dare autorità ai capi di squadra, e a dieci per cento, e non più, di poter portar la lancia: e debbano detti spettabili Nove avere adempiuto il numero infino in cinquecento almeno, dal dì della finale conclusione di questo a tutto l’anno mille cinquecentododici.
Possino detti spettabili Nove dare a qualunque di detti descritti, per rifacimento della spesa del cavallo, quando si stanno a casa loro, fino in dodici ducati d’oro l’anno, e non più, dando loro fiorini uno per paga; potendo però dare ai capitani di bandiera e capi di squadra paga doppia. Non possino però fare più che cinque capi di squadra per cento, e il modo del rassegnarli e del dare loro la detta paga sia questo, cioè:
Debbino detti spettabili Nove per loro partito deputare a tutti i descritti a cavallo sotto una medesima bandiera uno luogo, dove abbino di per sé dagli altri a fare la loro mostra; dovendo deputare luogo dove faccino residenza, o capitano o potestà o vicario, che sia più commodo che si può a detti descritti. E debbino deputare uno mariscalco abitante in detto luogo, con provisione di dua ducati l’anno, e non più e in tutte le prime mostre che si faranno de’ nuovi descritti, e per la prima volta, debbino mandare uno loro mandato, el quale insieme col rettore di detto luogo, e detto mariscalco, e condottiero loro, descrivine tutti quelli uomini che converranno in detta mostra, e notino i cavalli loro per peli e segni notando ancora la valuta di ciascuno di detti cavalli, secondo la stima da farsi per tutti e quattro loro; e di dette listre una copia ne rimanga registrata appresso al detto rettore, per lasciarla di mano in mano a’ sua successori, e un’altra copia ne resti al mariscalco, e un’altra al loro condottiere, e un’altra se ne porti al detto magistrato de’ Nove, la quale el cancelliere di detti spettabili Nove, o suo coadiutore, debba registrare a un libro intitolato « Bandiere di cavalli », ordinato a detto effetto; e venendo dipoi il tempo che si arà a dare loro la paga sopraddetta, debbino detti spettabili Nove mandare a quel rettore, appresso del quale sia la listra, come di sopra, tanti fiorini d’oro quanti saranno cavalli in su detta listra, e quel più che montassero le paghe doppie; e detto rettore li debba fare ragunare tutti in un medesimo dì, e insieme col mariscalco e loro condottiere, o suo mandato, rassegnarli e riscontrarli colle loro listre, ed a ciascuno dare la paga sua, salvo nondimeno i difetti e ordini infrascritti.
Chi non comparirà alla mostra, e non avrà scusa legittima, perda, quando sia appuntato per la prima volta, il ducato solamente della sua paga; e dalla prima volta in su sia condannato, oltre al suo ducato, in lire tre: e così si osservi ogni anno, cominciando l’anno il dì immediate seguente dopo la finale conclusione di questa, e da finire come segue. Le scuse legittime sieno, quando sia assente con licenza degli spettabili Nove, o quando sia malato; con questo però, che essendo malato, debba mandare uno col suo cavallo e con la fede della sua malattia fatta per le mani del prete suo parrocchiano: e in tal caso se gli debba pagare il ducato come se lui personalmente fussi suto alla rassegna.
Chi comparirà alla rassegna con altro cavallo che quello che sarà descritto nelle listre, s’intenda condennato in due ducati d’oro: possa bene qualunque di detti descritti vendere o barattare il suo cavallo a suo beneplacito, dovendo però fra dieci dì, dal dì l’avrà venduto o barattato, presentare il nuovo cavallo al rettore, condottiere e mariscalco, deputati come di sopra, e essendo da loro accettato, debbino cancellare il cavallo vecchio d’in sulle listre, e descrivervi il nuovo, nel modo che degli altri si dice, dandone notizia al magistrato de’ Nove per fare il simile effetto; e di tutti i difetti che e’ trovasse in detta rassegna ne debba il detto rettore subito dare notizia a detti Nove, e rimettere al loro ufficio quelli danari che a detta mostra per le sopraddette cagioni gli fussino avanzati in mano, e di tutti i difetti predetti ne debba el loro cancelliere, o suo coadiutore, fare ricordo, mostra per mostra. Ma quando detti descritti sieno in fazione di guerra, debbino essere pagati e rassegnati in quel modo e forma che si pagano e si rassegnano gli altri cavalli leggieri del comune di Firenze; e detti Nove sieno tenuti dare copia delle listre di detti cavalli agli ufficiali della Condotta, a ogni loro richiesta, e mentre che staranno in fazione non corra a detti cavalli la paga delle stanze sopraddetta.
I danari che bisogneranno per pagare detti cavalli in sulle mostre sopraddette, e etiam per conto di detti mariscalchi, possino detti Nove farli pagare per loro stanziamenti diritti a chi pagherà gli altri soldati del comune di Firenze; essendo però approvati da’ magnifici ed eccelsi Signori e loro venerabili Collegi pe’ tempi esistenti, o da due terzi di loro, secondo che al presente si usa: e subito fatta tale approvazione, sia tenuto pagarli al proveditore del detto magistrato de’ Nove, e detto proveditore li debba mandare dove da’ Nove gli sarà ordinato e dipoi ricevere quelli che da’ rettori saranno rimessi indrieto, tenendo di tutto diligente conto in su un libro fatto per detto effetto; ponendo debitori uomo per uomo i detti descritti di tutti i danari, che paga per paga saranno loro pagati; ed ogni quattro mesi, ed innanzi alla fine di essi, sotto pena di fiorini cinquanta d’oro in oro, e d’essere ammonito da ogni ufficio del comune, o pel comune di Firenze; di che ne sia sottoposto ai Conservatori delle leggi; sia tenuto e debba di tutti i danari che infra detti quattro mesi gli saranno venuti in mano, renderne conto a’ sindachi del Monte, e da loro avere fede di avere osservato quanto di sopra si dice: ed i danari che gli avanzeranno in mano per detto conto, li debba subito pagare e rimettere al camarlingo del Monte: né si possa per detti spettabili Nove detti danari, o alcuna parte di essi, per via retta o indiretta, o sotto alcuno quesito colore, convertire in altro uso che di sopra si dica. E di detti danari che si pagheranno, come di sopra, ai detti descritti per conto di paghe, ne sieno cancellati, e non ne sieno più debitori, qualunque volta saranno mandati in fazione di guerra, ma tornati a casa, sieno fatti di nuovo debitori di quelli danari che mese per mese saranno loro pagati; e andando di nuovo alla guerra, ne sieno medesimamente cancellati, e così si segua per ogni tempo avvenire.
Possino detti spettabili Nove, nello scrivere di nuovo detti cavalli leggieri, dare a ciascuno di presta fino alla somma di fiorini dieci larghi d’oro in oro, da stanziarsi come di sopra, de’ quali ciascuno ne sia posto debitore dal loro provveditore, per scontarli quando ne saranno adoperati nelle fazioni di guerra in quel modo e forma che per detti spettabili Nove sarà in una volta o più deliberato.
Non possino detti spettabili Nove, etiam nei tempi concessi, cancellare alcuno di detti descritti, se prima non restituisce indrieto al loro magistrato tutto quello di che fusse debitore, così per conto di presta, come per conto di paghe, sotto pena di quanto nella preallegata legge si contiene: questo però dichiarato, che i Signori, Collegi e Nove, ed i due terzi di loro, in sufficienti numeri ragunati, possino in qualunque tempo dell’anno cancellare e far cancellare tutti quelli che per qualunque giusta e legittima cagione giudicassino dover esser cancellati, e rimettere e cancellare loro in tutto o in parte il debito loro predetto, e secondo che per partito loro, o pe’ due terzi di loro, ne sarà dichiarato e deliberato; aggravandone in questo totalmente le coscienze loro.
Morendo alcuno di detti descritti nella guerra o essendo in fazione di guerra, s’intenda essere e sia cancellato di tutto quello di che fussi debitore; ma morendo fuora di fazione di guerra, o essendo sbandito o confinato in modo che non possa più servire, debba detto magistrato de’ Nove costringere con ogni opportuno rimedio gli eredi o successori suoi o i suoi beni, alla restituzione del debito che avesse solamente per conto della prestanza, potendo sostituire subito uno scambio, quale al detto magistrato parrà e piacerà.
Se ad alcuno di detti descritti fussi nella guerra morto o guasto il cavallo suo, sia tenuto detto magistrato pagare al detto descritto i due terzi del prezzo che sarà valutato detto suo cavallo in su le listre sopradette; dovendosi nondimeno stanziare come di sopra. Ma morendogli o guastandosegli il cavallo fuori di fazione di guerra, in modo che non lo possa più per tal conto adoperare, sieno tenuti tutti quelli che sotto la sua bandiera saranno descritti a dargli e donargli a lira e soldo per infino alla somma di fiorini dieci d’oro in oro larghi: ed a così fare ne possino con ogni opportuno rimedio dai detti spettabili Nove essere costretti, massime a fine che le compagnie si mantenghino sempre a cavallo senza altra spesa del comune di Firenze.
Non possi alcuno di detti descritti prestare ad alcuno, di qualunque stato, grado, qualità o condizione si sia, el suo cavallo per più che per dua giorni, sotto pena di fiorini uno larghi d’oro in oro a chi contraffacesse, e per ciascuna volta, e sotto pena di fiorini quattro d’oro in oro a chi detto cavallo accattassi e lo soprattenessi più che detto tempo: di che ne sieno sottoposti al magistrato de’ detti spettabili Nove.
Possine detti spettabili Nove condurre condottieri al governo di detti cavalli, da approvarsi nel consiglio degli Ottanta, nel modo che si conducono ed approvansi i connestabili, con quel salario che parrà loro conveniente; non potendo però dare ad alcuno condottiere in governo manco che una bandiera, e sotto una bandiera non possi essere minore numero che cinquanta cavalli: e debbino permutarli da uno governo ad un altro ogni tre anni, e del mese di novembre: e così si debba per loro osservare per l’avvenire di conestabili di fanti a piè.
Considerato ancora, per ricordo di detti spettabili Nove, come la descrizione che si fa ogni anno di tutti gli uomini per tutto il dominio, è di nessuna utilità, per esser troppo propinqua l’una all’altra, si provvede; che la si debba fare ogni tre anni, da cominciare a dí primo novembre prossimo futuro; e in detto mese, ogni tre anni, debbano scrivere di nuovo sotto le medesime bandiere della loro ordinanza almeno duemila uomini per militare a piè, acciocché la repubblica di Firenze di quelli giovani che in quel tempo saranno cresciuti, ne cavi per la salute comune qualche beneficio.
E non si possi, così di cavalli come de’ fanti a piè, scriver uomini, se non sono abitanti in quelli luoghi ed infra quelli termini che è collocata la bandiera, sotto la quale sono o saranno descritti.
Nessuna cosa può disordinare o vituperare le fanterie ed Ordinanza vostra, quanto essere comandate indiscretamente. Ancora nessuna cosa può farvi portare pericolo, quanto avere poco ordine nel capo vostro. Credo che a volere fuggire l’uno e l’altro di questi disordini non ci sia altro mezzo, né più comodo, che fare il signor Iacopo capitano delle vostre fanterie, perché ogni altro modo che si pigli, o e’ sarà tardo, o ei sarà pericoloso. E per discorrere la prima parte, circa il disordine delle fanterie, come se si avesse a ragionare di fare esercito subito, si direbbe che questi capi non vagliono, e qualunque volta o voi togliessi nuovi capi, o voi proponessi a questi capi uomini bassi e non conosciuti, voi nel primo caso fareste fanti inutili, nel secondo fareste indegnare detti capi, da non poter fare nulla di bene; perché subito ci sarebbe chi vorrebbe che Ceccotto o il Guicciardino o simili menassero questa danza, o alcun altro che voi non conosceste; che sarebbe peggio di costoro, e voi credereste che fusse meglio; di che ne nascerebbe che sarebbe turbato ogni ordine e ogni bene. Ma se voi fate capitano delle fanterie il signor Iacopo, i connestabili lo adoreranno, lui li vezzeggerà, perché conosce chi e’ sono, conosce i fanti. Voi turate la bocca a chi dicesse, che le fanterie non avessero capo, ed egli le aiuterà, perché essendo fatto e introdotto per la via che sarà, conoscerà bene esser fatto per dare riputazione a questo ordine: ed io ve ne fo fede, perché due anni fa noi ragionammo insieme di quello che io ragiono ora. Quanto alla sufficienza del signor Iacopo, voi sapete quello che io ve ne ho detto, vedete quello che Alessandro ve ne scrive, mandate ad informarvi da Antonio Giacomini, parlatene con Niccolo Capponi, ed io vi dico di nuovo, che ad un condottiere che lo passi di sufficienza, bisognerebbe essere molto innanzi. Questo capitano di fanterie, quando voi non faceste altro capitano generale, vi ordina in tutto, o in gran parte, l’esercito vostro; perché avendo ad ubbidienza i fanti e la sua compagnia, ed essendoci i cavalli di ordinanza, egli con il commissario avrà un tanto esercito da loro, che sono per tenere un campo unito. Fa questa deputazione un altro bene: voi non state bene senza capitano di gente d’arme; farlo è pericoloso, o per offendere alcuno di questi gran principi, o per dare in un poco fedele o poco sufficiente. Di modo che non vi è via più sicura che cominciare a dare reputazione ad un suo creato per tirarlo con il tempo a quel grado; né se e’ gli può dare reputazione, né farne prova meno nociva, né più a proposito che questa, perché questo non è grado che dia alterazione alle altre genti d’arme. Pigliate per esempio i Viniziani che aveano per capitano dei loro fanti Giovambattista Nomaggio, ed avevano per condottiere l’Alviano, e tanti gran signori, i quali mai pigliaro alterazione di quella condotta. E vedete ora che il Papa ha fatto capitano delle fanterie Marcantonio Colonna, e gli altri stridono. Dipoi voi avete di due ragioni condottieri, vecchi e nuovi: i nuovi, quando trovino questo grado dato, non avranno cagione né di dolersi, né di maravigliarsi; tra’ vecchi non ci è chi sia per dire cosa alcuna, se non Muzio: e costui è bene che se ne vadia, sicché se mai fu tempo a pigliare un simil partito, egli è ora, avanti che queste condotte vi siano qui appresso. Dandogli questo grado, voi fate particolare esperienza della virtù, dell’animo, del consiglio e del governo suo; e quando si trovi da edificarvi su più riputazione, voi lo potrete fare. E avendone la esperienza di mezzo, voi lo farete con più sicurtà della città e più riputazione sua. Quel che mi muove è il bene della città, e la paura che io ho che facendosi capo, l’Ordinanza non disordini, non avendo in capo uomo di reputazione che la sappia difendere e comandare: e un’altra ragione ci è, ch’io vi dirò a bocca. Quel che si arebbe a fare, sarebbe farlo per il consiglio degli Ottanta, capitano delle fanterie vostre, con quei patti che Alessandro Nasi fusse convenuto seco: e a Piero Guicciardini piace, e a Francesco di Antonio di Taddeo: e gli altri ancora ci converranno. Valete.
Volendo Vostra Signoria intendere tucti l’interessi et ordini della ordinanza, io non mi curerò d’essere un poco diffuso per satisfarle meglio et repeterle quello, o in tucto o in maggior parte che ad bocca le dissi. Io lascerò indreto el disputare se questo ordine è utile o no, et se fa per lo stato vostro come per un altro, perché voglio lasciare questa parte ad altri. Dirò solo, quando e’ si volle ordinare, quello che fu iudicato necessario fare, et quello che io iudico bisogni fare hora, volendolo riadsummere. Quando si disegnò ordinare questo stato all’armi, et instruire huomini per militare ad piè, si iudicò fussi bene distinguerlo con le bandiere et terminare le bandiere con e termini del paese, et non con el numero delli huomini; et per questo si ordinò di collocare in ogni potesteria una bandiera, et sotto quella scrivere quelli pochi o quelli assai, secondo el numero delli huomini che si trovassino in tale potesteria. Ordinossi che la bandiera si havessi ad dare ad uno che habitassi nel castello dove faceva residenza el podestà: il che si fece, sì perché la bandiera fussi dove un cittadino stessi con el segno publico, sì etiam per levare le gare che tralle castella era per nascere, qualunque volta in una podesteria fussi più d’uno castello. Ordinoronsi connestaboli che stessino in su e luoghi, che comandassino li huomini descripti sotto dette bandiere, dando ad qualchuno in governo più o meno bandiere, secondo le commodità del paese, et dovevôgli la state ragunare sotto le bandiere, et tenerli nelli ordini una volta el mese, et el verno ogni dua mesi una volta. Havevono di stipendio e connestaboli 9 ducati d’oro per paga, in X page l’anno, et havevono dua ducati el mese da tucte quelle potesterie che governavano, che ciascuna concorreva ad detti dua ducati per rata. Et haveva ogni conestabole un cancelliere habitante nel luogo dove stava el connestabole, el quale teneva le listre di detti huomini, et haveva uno fiorino el mese, el quale li era pagato da tucte quelle potesterie che governava el conestabole.
Disputossi se gli era meglio tenerne scripti pochi o tenerne assai. Conclusesi fussi meglio ordinarne assai, perché li assai servivono ad riputatione, et in loro era el piccolo numero et el buono ‒ el quale non si poteva trarre de’ pochi ‒ et la spesa non era di più che d’uno poco d’arme et di qualche connestabole più [2]. Et sempremai fu iudicato che ’l tenerne assai scripti fussi bene et non male, et, ad volersene valere, fussi necessario haverne assai. Et intra l’altre ragioni ci è questa: tucti e paesi o la maggior parte dove sono li scripti sono paesi di confini [2]; pertanto li huomini scripti havevono o ad difendere el paese ch’egli habitavono, o quello d’altri: nel primo caso si giudicava tucti li scripti di quelli luoghi essere buoni et potervisi adoperare, et quanti più ve ne fussi scripti, tanto meglio fussi [4]; ma nel secondo caso, quando e’ si havessi ad ire ad difendere la casa d’altri, allhora non levare tucti li scripti, ma tórre quelli che fussino più cappati et più apti, et el resto lasciare ad casa, e quali servissino per rispecto in ogni bisogno che fussi per nascere. Et però si ordinò che ogni conestabole di tucti li scripti sua facessi tre cappate: el primo terzo de’ migliori, l’altro de’ secondi meglio, el terzo del restante. Et quando havevono ad levare fanti, togliéno di quello meglio; et così, havendo el numero grosso, si valiéno di quello havéno di bisogno et facilmente, tanto che infino ad hoggi se ne era ordinato 55 bandiere et tuctavia si pensava di adcrescere el numero; in modo che, per la experienza ne ho vista, se io havessi ad dire e difecti della ordinanza passata, io direi solo questi dua, cioè che fussino li scripti stati pochi, et non bene armati. Et chi dice di ridurla ad poco numero, dice di volere dare briga ad sé et ad altri sanza fructo.
Le ragioni che allegano costoro, che la vogliono ridurre ad minor numero, son queste: et prima, e’ dicono che, togliendone meno, e’ si può tòrre quelli che vengono volentieri, puossi fare con minore spesa, possonsi meglio satisfare, possonsi tórre e migliori, et aggravonsi meno e paesi, non ne scrivendo tanti; né credo che possine allegare altre ragioni che queste. Ad che io rispondo: et prima, quanto al venire volentieri, se voi volessi tòrre chi al tucto non può o non vuole venire, che la sarebbe una pazia; et così, se voi volessi scrivere solamente quelli che vogliono venire, voi non adgiugneresti ad 2 mila in tucto el paese vostro. Et però bisogna cappare quelli che altri vuole; dipoi, ad farli stare contenti, non bisogna né tucti preghi né tucta forza, ma quella autorità et reverentia che ha ad havere el principe ne’ subditi sua; di che ne nascie che coloro che, essendo domandati se volessino essere soldati, direbbono di no, sendo richiesti, vengono sanza recusare; in modo che, ad levarli poi per ire alle factioni, quelli che sono lasciati indreto l’hanno per male: donde io concludo che tanta volontà troverrete voi in trentamila che in seimila. Ma quanto alla spesa et al poterli meglio satisfare, non ci è altra spesa che di qualche connestabole più et delle armi, la quale spesa è molto piccola, perché un connestabole costa quanto uno huomo d’arme, et dell’armi basta dare loro solamente lance, che è una favola mantenerle loro, perché l’altre armi si possono tenerle in munitioni, et darle loro a’ tempi, et metterle loro in conto. Et se voi disegnassi pagarli stando ad casa, o fare loro exentione, nel primo caso, ciò che voi disegnassi di dare, etiam ad uno numero piccolo, sarebbe gittato via et spesa grave, perché la intera paga non saresti per dare loro, dando loro tre o 4 ducati l’anno per uno, questo sarebbe spesa grossa ad voi et ad loro sì poca che non li farebbe né più ubbidienti, né più amorevoli, né più fermi, ad casa. Quanto al farli exenti, come voi entrate qui, voi fate confusione, perché li scripti nel distrecto non potete voi fare exenti per li capituli havete co’ distrectuali; se voi facessi exenti quelli del contado, et non quelli del distrecto, farebbe disordine. Et però bisogna pensare ad altro benifitio che ad pagarli o ad exentione. Et se pure l’exentione si hanno ad fare, riserbarle quando, con qualche opera virtuosa, e’ se l’havessino guadagnate: alhora gli altri harebbono patienza. Et poi sempre fu bene tenere l’huomini in speranza et havere che promettere loro, quando e’ si ha bisogno di loro. Et così concludo che, per spendere meno o per satisfarli meglio, non bisogna tome meno, et le satisfactioni che si ha ad fare loro è farli riguardare da’ rectori et da’ magistrati di Firenze che non sieno assassinati. Quanto ad poterli tòrre migliori, togliendone minore numero, dico che o voi vorrete tòrre ad punto quelli che sono stati soldati (et in questo caso voi non ve ne varrete, perché, come e’ sentiranno sonare un tamburo, egli andranno via, et così voi crederresti havere 6 mila fanti, et voi non ne haresti nessuno), o voi vorrete tòrre di quelli che ad ochio vi paiono più apti: in questo caso, quando voi vedessi tucte l’ordinanze vostre, voi non saperresti quale vi lasciare, sendo tucti giovani et di buona presenza, et crederresti tòrre e migliori, et voi terresti e più cattivi. Et altrimenti questa electione de’ migliori non si può fare, perché el fante si iudica o dalla presenza o dall’opere: altra misura non ci è. Quanto allo aggravare meno e paesi, io dico che questo non adgrava e paesi, anzi li rileva et per conto della securtà et per conto della unione, per le ragioni che io vi dixi ad bocca. Né può dare graveza ad chi ha descripti in casa, non se ne togliendo più che uno huomo per casa, et lasciando indreto quelli che sono soli: il che si può fare per essere el paese vostro copiosissimo di huomini.
Note
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[1] arzanà: arsenale.
[2] [a margine, nel manoscritto] più volontarii, minore spesa; più ghare, manco incommodità al paese.
[3] [a margine, nel manoscritto] di’ per che cagione non se ne era ordinate ad Pistoia.
[4] [a margine, nel manoscritto] come e’ si pagavano.
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© 1996 - Tutti i diritti sono riservati Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2010 |