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Edizione di riferimento:
Machiavelli, Tutte le opere, a cura di Mario Martelli, Sansoni, Firenze 1971
Considerando i nostri Magnifici et Excelsi Signori come niuna legge et niuno ordine è più laudabile apresso ad gli uomini, o più accepto apresso a Dio, che quello mediante il quale si ordina una vera, unita et sancta republica, nella quale liberamente si consigli, prudentemente si deliberi, et fedelmente si exequisca, dove gli uomini nel deliberare delle cose sieno necessitati lasciare i commodi privati, et solo al bene universale rivolgersi; dove le amicitie de’ tristi et le nimicitie de’ buoni non habbino luogo; dove gli appetiti d’una falsa giuria si spenghino, et quelli de’ veri et gloriosi honori si accendino, dove gli odii, le nimicitie, i dispareri, le sette, da le quali dipoi nasce morti, exilii, afflictione di buoni, exaltationi di tristi, non habbino chi le nutrisca, ma sieno in tutto da le leggi perseguitate et spente, dove si possa ne’ pubblici consigli intendere quello che l’huomo vuole, et quello che si intende, liberamente parlare et consigliare et havendo pensato, da l’altra parte, quante sette, quante divisioni, habbino per lo adtietro, et per tucti i tempi, perturbata, divisa, et guasta la città di Firenze, desiderosi di vedere, s’egli è possibile, trovare modo per il quale, con sodisfactione del popolo et securtà di qualunque buono et honesto cittadino, la republica di Firenze si administri et governi, ad che essendo con ogni instanzia confortati et spinti da il R.mo Monsignore, signore Julio cardinale de’ Medici Ill.mo, et da il prodentissimo et amorevole consiglo suo consiglati et aiutati, invocato il nome dello omnipotente Iddio et della sua gloriosa madre sempre vergine, et di sancto Giovanni Baptista, et di qualunque altro advocato et protettore della città di Firenze, acciò che quello che, per bene et pacifico vivere di quella si comincia, habbi mezzo et fine felicissimo, pnividono e ordinorono:
Che per virtù della presente provisione, s’intenda essere, et in effetto sia restituita al Consiglo, per lu addietro chiamato il Consiglo maggiore, ogni et qualunque preheminensa, ordine et autorità, quanta mai in alcuno tempo havesse più ampia, da il mese di agosto dello anno 1512 indretro; et per il cancellieri delle Tratte, subito dopo la finale conclusione di questa, si ordinino Le borse et ogni altra cosa che sia necessario ordinare, perché detto Consiglo possa exequire quelle cose di che egli ha autorità, distribuendo gli honori, et creando i magistrali, ufici et consigli in quello modo et forma che per lo adietro, nel tempo predetto, soleva creare et distribuire. Et perchè detto Consiglo possa operare ne’ sopradetti effecti, si provede che subito, dopo la finale conclusione di questa, gli operai del Palagio sieno obligati et debbino restiluire la sala antica dove detto Consiglo si regunava, acciò che hora vi si possa ragunare ne’ pristini et antichi ordini suoi: et quegli danari che a∙ffare questo bisognassino, sia obligato il Camarlingo del Monte pagarli a’ delti operai, precedendo nondimanco prima lo stantiamento degli uficiali del Monte. Et perchè la sperienza per lo adretro ha dimostro, come il numero di mille, con disagio de’ cittadini si ragunava, per facilitare il ragunarlo, dove prima non potevono essere meno di mille cittadini, si provede che bastino 800, et inoltre dipoi tutti quegli che di più vi verranno, pure che sieno habili a detto Consiglo, secondo che per gli ordini della città si dispone, et netti di spechio, et debbasi ragunare detto Consiglo in quegli dí, in quelli tempi, et a quel suono che, secondo lo antico costume, si ragunava.
Considerando ancora, cbe si è per experienza cognosciuto, come quando la città è stata negli antichi ordini suoi, et in quegli che più al vivere libero li confanno, uno Gonfaloniere di giustizia per duoi mesi è inutile, et uno ad vita è pericoloso; per fuggire l’uno et l’altro di questi inconvenienti si provede che i Gonfalonieri di giustizia, i quali per lo advenire si debbano diputare, si elegghino et diputino per tre anni, da cominciate il tempo del primo Gonfaloniere a dì primo di maggio proxime futuro, et da finire di tempo in tempo ogni tre anni, come segue. Et la electione di questo primo et proximo Gonfaloniere si faccia in questo modo; che per gli Ex.si S.ri, quattro dì almeno avanti a calendimaggio proximo, nominino almeno tre cittadini di età di anni 45 forniti, habili al Consiglo, et netti di spechio, non obstante alcuno divieto: i quali cosí nominati, si debbino prima leggiere tutti in dello Consiglo, et dipoi andare a partito ad uno ad uno in detto Consolo, secondo la età; et quale di loro harà più fave nere, vinto il partito per la metà delle fave nere et una più, quello sia deputalo Gonfaloniere. Et quando alcuno non ne vincesse il partito la prima volta, debbino andare a partito un’altra volta; et quello che harà più fave nere, non obstante qualunque numero, quello sia il Gonfaloniere; et occorrendo che fussino duoi concorrenti, tante volte vadino a partito che l’uno avanzi l’altro. Il quale Gonfalonieri, così eletto, babbia quelle preheminenze, salarii et autorità, che per la leggie che si fece quando lo anno 1512 fu fatto Gonfalonieri Giovanbatista Ridolfi, si dispone, Et venuto il fine de’ tre anni, 15 giorni almeno avanti alla fine di essi, si debba, per quegli Signori che allora sederanno, ragunare il Consiglo maggiore, havendolo prima bandito tre giorni innanzi: dove possino ragunarsi tutti i cittadini fiorentini habili al Consiglo, non obstante lo spechio: et debbiasi della borsa di detto Consiglo trarre cento electionarii, ciascuno de’ quali nomini uno cittadino fiorentino per l’arte maggiore, di età di 45 anni forniti, non obstante lo spechio, et dipoi debbino in detto Consiglo andare tutti a partito, ad uno ad uno; et tucti quegli che vinceranno il partito per la metà delle fave nere et una più, debbino di nuovo andare a partito in detto Consiglo, et quello che harà più fave nere, non obstante qualunque numero, rimangha eletto Gonfaloniere per detto tempo di tre anni, et con le sopra detteconditioni; et così ogni tre anni per lo advenire di tempo in tempo si observi. Et quando nella ultima elettione vi fussero concorrenti, tante volte vadino a partito che l’uno avanzi l’altro; et se gli occorressi che alcuno Gonfalonieri morisse avanti il fine del suo uficio, si faccia il successore per il resto del tempo, in quel modo che di sopra si dispone.
Intendasi, dopo la finale conclusione di questa, annullato il Consiglo del Popolo et del Comune et del Cento, che al presente veghiano; et perché la città non manchi di uno Consiglo di mezo, che provveggha a quelle cose alle quali il Consiglo grande non può provedere, si provede che il Consiglo de’ 70, il quale al presente veghia, insieme con gli arroti a quello nuovamente facti, rimanga nel suo presente essere: et si chiami per lo advenire il Consiglo del Cento, et habbi tucta quella autorità, insieme con i Signori et i Collegi, che haveva per lo adietro il Consiglo degli 80; et di più che in esso si habbino a deliberare, et per finale conclusione ottenere, tutte le impositioni de’ danari che per i tempi per lo advenire si faranno; et bastino ad ragunarsi 60 almeno di detti consigleri, oltre a i detti Signori et Collegi; et per i dua terzi de’ ragunati si debba qualunque deliberatione che gli sia posta davanti ottenere. Questo nondimeno inteso, che la deputatione degli huomini che habbino a porre alcuna graveza, balzello, o accatto, o a fare alcuna gratia, gravo et sgravo, si aspetti et apartenga al Consiglo maggiore, in quello modo che per la leggie sopra ciò allora fatta, sarà ordinato. Appartengasi ancora a detto Consiglo del Cento, ragunato nel modo sopradetto, deliberare, et per finale conclusione vincere ciascuno anno la riforma del Monte. Mancando alcuni di detti consigleri del Cento, o per morte o per altra cagione, si deputi lo scambio in questo modo, che si faccia una borsa, dove si imborsino tucti gli huomini di detto Consiglo del Cento, et per ogniuno che si havessi ad rifare, si tragga di detta borsa X electionari, i quali debbino nominare ciascuno [...] andare a partito nel Consiglo maggiore: e quello che arà più fave nere, vinto il partito per la metà delle fave nere e una più, quello rimanga di detto Consiglo, et così sempre per lo advenire si observi.
Se gli occorressi, per quale si vogla accidente, che per il Consiglo grande non si vincesse o consiglo o uficio o magistrato, si provvede che i nominati in detto Consiglo, uficio o magistrato non vinto, vadino l’altra tornata dipoi, in detto Consiglo grande, a∙ppartito, o tutti o parte, secondo che mancasse, per fornire il numero di quello magistrato che si havesse a fare; et per ogni huomo che si havesse ad eleggiere, se ne imborsino duoi, delle più fave nere, non obstante qualunque numero di fave si havessino; et dipoi si tragghino, et quello o quegli tratti si intendino eletti o eletto in detti o in detto magistrato.
Debbino trovarsi presenti alle imborsationi et squittini che in detto Consiglo maggiore di tempo in tempo si faranno, quegli Signori, Collegi et ministri di palagio, che secondo lo antico ordine di detto Consiglo si dispone.
Che dopo la finale conclusione di questa, s’intendino et sieno rinnovate tutte quelle leggi et ordini, i quali contro al parlamento per lo adietro sono stati ordinati; le quali et i quali in tutto et per tutto si debbino osservare.
Desiderando ancora i Magnifici Signori che questo pacifico et popolare vivere che si ordina sia a benificio de’ cittadini, ad quiete della città, et a salute comune di ciascuno, per dare freno a quegli scandoli che in questo principio potrebbono nascere, et potere provedere a quelle cose che alla perfettione d’uno pacifico stato mancassino, le quali sanza la experienza non si possono né vedere né cognoscere, per conforto et consiglo di molti savi, buoni et amorevoli cittadini, si provede che subito, dopo la finale conclusione di questa, i presenti nostri Excelsi Signori debbino deputare XII cittadini, habili al Consiglo, netti di spechio, di età di 45 anni forniti, X per la maggiore et duoi per le minori arti, i quali si chiamino Riformatori; et insieme con il R.mo S. S.re Julio cardinale de’ Medici Ill.mo et otto di loro, d’accordo habbino tanta autorità quanta ha tutto il popolo di Firenze, di riformare et riordinare tutto quello che giudicassino, per bene et quiete della città, che fusse necessario riformare et ordinare; et possine fare leggi, ordini, statuti, i quali vaglino et tenghino et habbino quella potestà et valore, che se fussino da tutto il popolo di Firenze fatti et ordinati. Et perché ciascuno veggha che questa autorità così riserbata, è tutta a benificio della libertà et quieto et vero vivere libero di una republica, si delibera in prima:
Che fatta la deputatione di detti XII cittadini, s’intenda et sia annullata la Balìa che al presente vegghia, et diventi di nessuno valore et autorità. Oltr’a di questo, non duri detta autorità data a detti Riformatori, come di sopra, et a detto M.re R.mo de’ Medici, più che uno anno, da cominciare a dì primo di maggio proxime futuro, et da finire come segue: dopo al quale anno, rimanghino detti XII cittadini et detto M.re R.mo sanza alcuna autorità, né possine ad sé medesimi prorogarla, né ad altri, per alcuna via retta o indiretta, darla.
Non possino detti Riformatori diminuire il numero del Consiglo maggiore, né torgli alcuna distribuitione o elettione di ufici, consigli et magistrati; ma tutte le deputationi di consigli, ufici et magistrati si aspettino a detto Consiglo maggiore, salvo quello che di sotto si dirà.
Non possino ancora detti Riformatori nominatamente dare autorità ad alcuno cittadino, né deputarlo in alcuno magistrato, ma di tutte le deputationi che de’ cittadini si havessino ad fare, di ufici, consigli et magistrati, creati di nuovo o riformati da loro, se ne aspetti et appartenga la deputatione et elettione a detto Consiglo maggiore, in quel modo che da loro sarà ordinato.
Ma perché innel principio di questo governo, come di sopra si disse, alcuno scandoloso non possa havere occasione di potere, per sua privata passione, fare alcuno scandolo, et acciò che chi fusse di maligno animo, o per desiderio di vendetta, o per altra scandolosa cagione, habbi qualche freno che lo ritenga, tanto che questo nuovo governo habbi presa qualche autorità, et gli huomini in esso si sieno rassicurati, si provede che i Riformatori predetti, insieme con il R.mo M.re, habbino autorità di potere eleggiere tutte quelle Signorie che sederanno da calendimaggio proxime advenire ad l’ultimo dì di ottobre del presente anno proximo advenire, che sono in tutto tre Signorie; et passato detto tempo, si aspetti la deputatione et electione de’ Signori che dipoi per i tempi sederanno, in tutto et per tucto, al Consiglo maggiore.
Provedesi ancora per le medesime cagioni, che la electione degli Otto di guardia et balìa del popolo di Firenze, che sederanno in magistrato per tutto dicembre proxime futuro del presente anno, si appartenga a detti Riformatori; dopo al quale tempo, la elettione di detti Otto si aspetti et ricaggia a detto Consiglo maggiore in tutto et per tutto.
Ancora si provede per le medesime cagioni che la electione da farsi solamente de’ prossimi futuri Gonfalonieri delle compagnie del popolo, et de’ proxime futuri XII Buoni huomini, si appartenga a detti Riformatori; dopo i quali la electione de’ successori et di tucti gli altri che per gli tempi si eleggieranno, si appartenga et ricaggia al Consiglo maggiore in tutto et per tutto. Possino detti Riformatori et M.re R.mo, riformare le cancellerie de’ Signori et degli Octo di pratica, o vero Dieci di guerra, in quel modo che alloro parrà, et deputare in quelle cancellieri secondo che a∙lloro parrà; i quali cancellieri debbino ciascuno anno, quelli de’ Signori havere la rafferma da i Signori, et quelli de’ Dieci o vero Octo di pratica, da detti o detto magistrato.
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